09 aprile 2024

Termine a comparire in appello. Si consolida la tesi dei 40 gg.



Anche la VI sezione aderisce all'orientamento secondo cui il termine a comparire in appello è pari a 40 gg. All'esito di un puntuale confronto con l'opposto indirizzo, di cui si menzionano Sez.5, n. 5347 del 2/2/2024, Pedata e Sez.2, n.7990 del 31/1/2024, Monaco, la odierna sentenza ha rilevato che << in mancanza di una incompatibilità funzionale tra il termine di comparizione introdotto dalla riforma e la perdurante applicazione del rito emergenziale ed a fronte del dato letterale della norma transitoria, nella quale è stato soppresso il riferimento alla norma che ha modifica il termine di cui all'art. 601, comma 3, cod. proc. pen., si ritiene che debba prevalere l'interpretazione favorevole al riconoscimento dell'immediata applicabilità della nuova previsione che stabilisce il termine di quaranta giorni per la comparizione in sede di appello>> (sentenza al link).

Segue nostra tabella aggiornata 

Estremi sentenza

20gg

40gg

Sez. IV 48056/23

 

X

Sez. II 49644/23

 

X

Sez. V 5347/24

X

 

Sez. III 5481/24

 

X

Sez. II 6010/24

X

 

Sez. IV 7204/24

 

X

Sez. II 7990/24

Sez. VI 12157

X

 

X

08 aprile 2024

Rigetto patteggiamento, il GUP diventa incompatibile per l'udienza?


  Il GUP presso il Tribunale di Isernia rigettava l'istanza di applicazione pena, ritenendo l'imputato immeritevole della concessione delle circostanze attenuanti generiche e quindi incongrua la pena proposta. 

Rigettato il patteggiamento, il GUP riteneva la propria incompatibilità a celebrare l'udienza preliminare e dichiarava di astenersi. Tuttavia il Presidente del Tribunale non accoglieva l'istanza di astensione, restituendo gli atti al medesimo giudice persona fisica. A tal punto, il GUP, in accoglimento di apposita eccezione di costituzionalità formulata dalla difesa dell'imputato, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 34 c.p.p. , in riferimento <<agli artt. 3, comma 1, 24 e 111 comma 2 Cost. , nella parte in cui non prevede l'incompatibilità alla funzione di trattazione dell'udienza preliminare del giudice dell'udienza preliminare che abbia rigettato, per motivi concernenti il merito, la richiesta di patteggiamento della pena formulata dal medesimo imputato e per il medesimo fatto storico, nel medesimo procedimento>>.

Il giudice a quo è consapevole dell'arresto del diritto vivente secondo cui per la ricorrenza di un'ipotesi di incompatibilità del giudice occorre che le precedenti valutazioni, anche di merito, siano state compiute in fasi diverse del procedimento e non nel corso della medesima fase, nondimeno egli ritiene che tale tesi trascuri la natura di giudizio delle statuizioni adottate all'udienza preliminare, come tali suscettibili di pregiudizio a seguito del precedente rigetto del patteggiamento. 

La decisione della Corte è attesa per il prossimo 18 giugno. (ordinanza gup Isernia al link) 

    

  

05 aprile 2024

Sei non abbiente e lo Stato ti paga la difesa? Devi comunque pagare se utilizzi la pec: la incredibile circolare del DAG

 



Ritorneremo in argomento, ma ci preme dar conto della circolare del DAG (al link).

Secondo la burocrazia, il difensore dell'imputato ammesso al patrocinio a spese dello Stato, che per tale ragione è retribuito dallo Stato stesso, deve pagare i diritti di copia degli atti di impugnazioni spediti a mezzo pec.

Se non deposita le c.d. copie di cortesia - sostiene il DAG - l'importo viene chiesto al legale a mezzo pec o peo e quindi iscritto a ruolo per la riscossione forzata.

Nel ribadire che le circolari sul tema delle c.d. copie di cortesia non ci sembrano legittime (ce ne siamo occupati  link1, link2, link3), ci chiediamo che senso abbia chiedere in pagamento somme che poi lo Stato stesso deve corrispondere al difensore e cosa la burocrazia intenda per fascicolo "tiapizzato" (informatizzato). Ma forse siamo troppo curiosi ...


❌❌ SS.UU.: anche l'aspettativa è danno da estorsione e concorre con la turbata libertà degli incanti ❌❌



Avevamo anticipato la pendenza della questione innanzi le sezioni Unite: Estorsione: il danno è costituito anche dall'aspettativa? Il delitto concorre con quello di turbata libertà degli incanti? (link).

Siamo ora in grado di fornore l'informazione provvisoria in esito all'udienza del 28 marzo 2024.


Se nella nozione di danno di cui all'art. 629 cod. pen. rientri la perdita dell'aspettativa di conseguire un vantaggio economico.

Se, in relazione alla condotta di chi, con violenza o minaccia, allontani gli offerenti da una gara nei pubblici incanti o nelle licitazioni private, il reato di turbata libertà degli incanti concorra con quello di estorsione.
Decisione


Prima questione: rientra nella nozione di danno di cui all'art. 629 cod. pen. anche la perdita della seria e consistente possibilità di conseguire un risultato utile di cui sia provata la sussistenza sulla base della nozione di causalità propria del diritto penale. ------------------------------------------------------------------------------------------------- Seconda questione: risposta affermativa a condizione che ricorrano gli elementi costitutivi di entrambi i reati, in rapporto di specialità reciproca fra loro.

04 aprile 2024

❌❌"Interferenze" tra il processo penale e quello civile: quale regola di giudizio? La questione decisa dalle sezioni unite del 28 marzo 2024❌❌

 



Avevamo anticipato (qui) la pendenza della questione innanzi le sezioni unite.

Considerati i precedenti della CEDU (Pasquini c. Repubblica di San Marino, commento qui) e della Corte Costituzionale (qui), era prevedibile che accadesse.

Con l'ordinanza al link la Quarta Sezione ha rimesso alle Sezioni Unite il seguente quesito, suggerendo il revirement di SSUU Tettamanti:

<<Se, nel giudizio di appello promosso avverso la sentenza di condanna dell’imputato anche al risarcimento dei danni, intervenuta l’estinzione del reato per prescrizione, il giudice debba pronunciarsi sulle statuizioni civili sulla base della regola di giudizio processual-penalistica dell’”oltre ogni ragionevole dubbio” ovvero di quella processual-civilistica del “più probabile che non”>>.

Sulla remissione, che riguarda le costituzioni di parte civile successive al 30.12.2022, ha inciso la nuova regola Cartabia (art. 573 comma 1 bis) e la decisione delle SS.UU. 16076/2023 della quale abbiamo dato notizia qui).

Ma soprattutto ha inciso la sentenza della Corte Costituzionale n. 182/2021  della quale abbiamo dato notizia qui "Presunzione di innocenza, prescrizione e domanda di risarcimento. La Corte Costituzionale mette ordine? Tra dialogo tra Corti e prevedibili complicazioni dell'immediato futuro", oltre che nel commento del prof. Paolo Ferrua "La Corte costituzionale detta le regole per l’azione civile in caso di sopravvenuta estinzione del reato: la probabile illegittimità costituzionale dell’art. 578 comma 1- bis c.p.p. introdotto dalla riforma ‘Cartabia’ - di Paolo Ferrua" qui

Siamo ora in grado di fornirvi l'informazione provvisoria in attesa del deposito della motivazione.

Il 28 marzo 2024, le sezioni unite hanno statuito che:

Se, nel giudizio di appello promosso avverso la sentenza di condanna dell'imputato anche al risarcimento dei danni, il giudice, intervenuta nelle more l'estinzione del reato per prescrizione, possa pronunciare l'assoluzione nel merito, anche a fronte di prove insufficienti o contraddittorie, sulla base della regola di giudizio processual-penalistica dell'"oltre ogni ragionevole dubbio", ovvero debba far prevalere la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione, pronunciandosi sulle statuizioni civili secondo la regola processual-civilistica del "più probabile che non"

Decisione

In coerenza con i principi sanciti dall'art. 27 Cost., dall'art. 6 della Cedu e dagli artt. 48 e 53 della Carta di Nizza, il giudice può pronunciare l'assoluzione nel merito alla stregua dei principi enunciati da Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244273.

03 aprile 2024

Termini a comparire in appello. La IV sezione ribadisce: 40 giorni.

 

 




Già in due occasioni ci siamo occupati della questione dei termini a comparire in appello: 20 oppure 40 giorni ?

Oggi registriamo un' ulteriore pronuncia della IV sezione, favorevole al più lungo termine (sentenza IV al link)

Aggiorniamo allora la nostra tabella.  

 

Estremi sentenza

20gg

40gg

Sez. IV 48056/23

 

X

Sez. II 49644/23

 

X

Sez. V 5347/24

X

 

Sez. III 5481/24

 

X

Sez. II 6010/24

X

 

Sez. IV 7204/24

 

X

Sez. II 7990/24

X

 

02 aprile 2024

Omessa previsione facoltà astensione della p.o. parente dell'imputato. Sollevata qlc.


A fronte di una deposizione sospetta di falsità, resa dalla persona offesa, figlia dell'imputato, il
Tribunale di Firenze, con ordinanza del 12.02.2024, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 199 c.p.p., nella parte in cui non concede il diritto al silenzio anche alla persona offesa, prossima congiunta dell'imputato.  

In via subordinata, il Tribunale, sulla scorta di quanto già previsto dal previgente codice, ha sollevato questione di legittimità costituzionale della medesima disposizione codicistica, nella parte in cui non prevede il diritto al silenzio per la persona offesa, la cui deposizione non sia assolutamente necessaria  (ordinanza al link) 

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