16 settembre 2021

La Corte precisa la nozione di “medesimo fatto” nei reati permanenti e la conseguente efficacia preclusiva dell’archiviazione.

 


Con la sentenza che si annota (Cass. pen.,sez. V, ud. 15 luglio 2021 - dep. 2 settembre 2021, n. 32767 al link), i Giudici di legittimità hanno precisato la nozione di medesimo fatto rispetto ad un reato associativo, già oggetto di precedente contestazione.

Al fine di una migliore intelligenza di quanto si dirà infra, appare opportuno premettere che la Corte era adita, con due distinti ricorsi, dai difensori di un imprenditore assoggettato a misura cautelare con l’accusa di aver fatto parte di un’associazione camorristica. Entrambe le impugnazioni prospettavano che in altro procedimento, oggetto di archiviazione e per il quale non era intervenuta alcuna autorizzazione ex art. 414 c.p.p., era già stata contestata al detenuto la condotta di partecipazione al medesimo raggruppamento camorristico e per il  medesimo arco temporale.

La questione, già dedotta innanzi al Tribunale del riesame di Napoli, era stata respinta dai Giudici territoriali, sul rilievo che i fatti materiali contestati erano differenti. Per quel che si coglie dalla sentenza, i Giudici campani avevano rilevato che mentre nel procedimento archiviato la condotta associativa si risolveva nella collaborazione prestata dall'indagato al trasferimento di una somma di danaro da Caserta a Milano per consentire un'operazione immobiliare di matrice mafiosa, nell'attuale contestazione, invece, veniva in rilievo l'attività di partecipazione ad un sistema criminale-affaristico per l'aggiudicazione e l'esecuzione di appalti nell'ambito del ciclo integrato delle acque di competenza regionale. Ricorreva in sintesi una diversità fattuale della partecipazione associativa.

La Corte di legittimità ha tuttavia accolto i ricorsi, rilevando che:

1)  la prospettiva ermeneutica seguita dal Tribunale del Riesame non è esatta anzitutto su di un piano sostanziale. Infatti il Collegio ha ritenuto che nel caso di procedimento per il delitto di cui all'art. 416-bis c.p., al fine di escludere la medesimezza del fatto, non rilevano, dal punto di vista del soggetto partecipe, eventuali mutamenti nelle modalità di partecipazione (attività e ruoli) e ciò poiché essi rappresentano soltanto <<l'agire materiale specifico contestato all'indagato quale manifestazione e fenomenologia della sua 


partecipazione>>. In altri termini il Tribunale cautelare ha sovrapposto elementi di prova con elementi costitutivi del reato;

2)  data questa prospettiva, risulta <<fondamentale, al fine di distinguere i reati associativi ascritti ad uno stesso soggetto partecipe e di verificare l'esistenza di un "medesimo fatto" ipotizzato a suo carico, la prospettiva temporale in cui si inscrivono le diverse condotte di partecipazione mafiosa contestate>>. Dunque, in presenza di una partecipazione ad un identico gruppo mafioso, la diversità della condotta contestata <<va apprezzata, …, facendo leva sul dato temporale: saranno "diverse" le condotte di estrinsecazione della partecipazione ad uno stesso gruppo mafioso successive al decreto di archiviazione o al giudicato intervenuto per una condotta precedente di partecipazione alla medesima associazione criminale>>;

3)  ciò posto, su un piano più strettamente procedurale, la Corte ha osservato che <<il decreto di archiviazione, pur non essendo munito dell'autorità della "res judicata", è connotato da un'efficacia preclusiva, secondo un meccanismo riferibile all'istituto del ne bis in idem>>, con conseguente improcedibilità del reato contestato, per il quale non è intervenuto il provvedimento di riapertura delle indagini;

4)  ne consegue che, in caso di reato permanente o abituale (Sez. 5, n. 23682 del 30/4/2021, F., Rv. 281408), il decreto di archiviazione, non seguito dal provvedimento ex art. 414 c.p.p., preclude la contestazione all'indagato, in un nuovo procedimento, di condotte poste in essere nel periodo coperto dall'archiviazione (cfr. Sez. 2, n. 5276 del 15/1/2019, Davì, Rv. 274890). Viceversa, nelle medesime ipotesi di reato permanente, l'archiviazione non seguita dalla autorizzazione alla riapertura delle indagini non preclude lo svolgimento di nuove investigazioni in merito al medesimo illecito con riferimento ai comportamenti successivi a quelli oggetto del provvedimento di archiviazione, con eventuale applicazione di una misura cautelare per tali fatti ulteriori, ovvero con esercizio dell'azione penale;

5)  consegue altresì con specifico riguardo alla inutilizzabilità delle risultanze investigative, che <<la sanzione di inutilizzabilità derivante dalla violazione dell'414 c.p.p. colpisce solo gli atti che riguardano lo stesso fatto oggetto dell'indagine conclusa con il provvedimento di archiviazione, e non anche fatti diversi o successivi, benché collegati con i fatti oggetto della precedente indagine>>.

 

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