Con la legge 16 settembre 2021, n. 126 (legge al link), di conversione del D.L. 105/2021, viene meno la possibilità di celebrare da remoto le udienze penali che non riguardino soggetti in vinculis e che non richiedono la partecipazione di soggetti diversi dal pubblico ministero, dalle parti private, dai rispettivi difensori e dagli ausiliari del giudice.
Per una migliore intelligenza di tale affermazione giova rammentare che i commi IV e V dell’art. 23 DL 137/2020 (intitolato “Disposizioni per l'esercizio dell'attivita' giurisdizionale nella vigenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”), prevedevano, per il periodo emergenziale:
<< 4. La partecipazione a qualsiasi udienza delle persone detenute, internate, in stato di custodia cautelare, fermate o arrestate, e' assicurata, ove possibile, mediante videoconferenze o con collegamenti da remoto …
5. Le udienze penali che non richiedono la partecipazione di soggetti diversi dal pubblico ministero, dalle parti private, dai rispettivi difensori e dagli ausiliari del giudice possono essere tenute mediante collegamenti da remoto …
In caso di custodia dell'arrestato o del fermato in uno dei luoghi indicati dall'articolo 284, comma 1, del codice di procedura penale, la persona arrestata o fermata e il difensore possono partecipare all'udienza di convalida da remoto …
Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano alle udienze nelle quali devono essere esaminati testimoni, parti, consulenti o periti, nonché alle discussioni di cui agli articoli 441 e 523 del codice di procedura penale e, salvo che le parti vi consentano, alle udienze preliminari e dibattimentali>>.
Tali norme sono state oggetto di conversione e successive proroghe temporali sino a quando l’art. 7 del D.L. 105/2021 del 23.07.2021, ora convertito in legge, ha previsto che tra le disposizioni dell’art. 23 che si continuano ad applicare sino al 31.12.2021 vi sia il IV comma, ma non il V.