La Corte di Cassazione (Cass. pen. sez. VI, ud. 06.07- dep. 24.08.2021 n. 31956) ha accolto il ricorso dell'imputato con cui si lamentava, per la prima volta, che il decreto di differimento dell'udienza di appello, disposto ex officio e fuori udienza, era stato notificato presso il difensore anziché al domicilio eletto.
Al
riguardo i Giudici nomofilattici hanno rilevato il carattere ASSOLUTO della
dedotta nullità, con ciò discostandosi da altra giurisprudenza di legittimità
secondo cui dovrebbe ritenersi integrata un'ipotesi di nullità
d'ordine generale a regime intermedio, in quanto tale soggetta ai termini di
deduzione di cui all'art. 182 c.p.p., comma 2, (Sez. Un., sentenza n. 58120 del
22/06/2017, Rv. 271772; Sez. 6, n. 1742 del 22/10/2013, dep. 16/01/2014, Rv.
258131; Sez. 2, n. 35345 del 12/05/2010, Rv. 248401; Sez. 4, n. 40066 del
17/09/2015, Rv. 264505; Sez. 2, Sentenza n. 50389 del 27/09/2019 Ud., Rv.
277808).
Tuttavia, il diverso regime della sanzione processuale trova la sua ratio nella
circostanza che il rapporto fiduciario <<consente di determinare una
correlazione di fatto e una potenziale conoscenza effettiva dell'atto>>.