I giudici nomofilattici (Cass. pen. sez. V n. 30188 del 02.08.2021) hanno precisato le modalità di calcolo della sospensione del corso della prescrizione in caso di legittimo impedimento dell'imputato per motivi di salute, lì dove dalla certificazione medica non sia in alcun modo evincibile la durata della patologia.
La Corte, disattendendo la tesi difensiva secondo cui l'incertezza avrebbe dovuto giovare all'imputato, sì determinando la durata della moratoria in 61 giorni, ha ritenuto che in tale evenienza <<il corso della prescrizione è dichiarato sospeso per tutta la durata del differimento, discrezionalmente determinato dal giudice avuto riguardo alle esigenze organizzative dell'ufficio giudiziario, ai diritti e alle facoltà delle parti coinvolte nel processo e ai principi costituzionali di ragionevole durata del processo e di efficienza della giurisdizione>>.
Analogamente la Corte ha osservato che nel caso di rinvio accordato per impedimento del difensore, seppure non legittimo perché non tempestivamente comunicato, il tempo della sospensione è pari a quello del differimento di udienza.