03 maggio 2021

Il fascino decadente del patteggiamento e i temi irrisolti della riforma all'esame del Parlamento - di Daniele Livreri


Premetto che mi atterrò alla lezione tralaticia secondo cui il nostro processo accusatorio può salvarsi soltanto se una significativa maggioranza dei procedimenti si risolva ante iudicium; lezione cui fino a qualche tempo fa credevo senza troppi interrogativi. 

Ritengo però che se così è, il legislatore ha una visione del rito alternativo tutta sbilanciata sul quantum di pena, sfuggendogli che negli anni continue novelle e la stessa giurisprudenza, hanno reso quella modalità di definizione del giudizio poco appetibile.

Prendiamo ad esempio il patteggiamento, per il quale devo correggere subito una imprecisione: il legislatore ha una visione sbilanciata sulla pena principale. 

Infatti già con l'introduzione, nel 2003, del c.d. patteggiamento allargato, la comminazione delle pene accessorie è esclusa soltanto per pene concordate non superiori agli anni due. Nel 2019 si è assistito ad un’ulteriore erosione del beneficio, giacché le sanzioni accessorie  sono applicabili ai patteggiamenti per i delitti contro la pubblica amministrazione, di cui al comma 1 ter dell'art. 445 c.p.p., a prescindere dal quantum di pena negoziato. Ci si riferisce segnatamente all'interdizione dai pubblici uffici e alla capacità di contrarre con la pubblica amministrazione.

Né mi pare che questo aspetto, nell'ottica deflattiva, sia sufficientemente riequilibrato dalla circostanza che l'istante possa subordinare l'efficacia della sua richiesta all'esclusione delle sanzione accessorie o alla loro sospensione. Si tratta infatti comunque di un ostacolo al meccanismo deflattivo. A maggior ragione che già nel 2015 si era introdotta, per taluno di questi delitti, la condizione di ammissibilità della integrale restituzione del prezzo o del profitto del reato, coevamente a quanto avvenuto per i debiti tributari.

Deve poi ulteriormente considerarsi che l'accesso al patteggiamento per i delitti contro la pubblica amministrazione è da cogliersi sulla scorta dell'art. 4 bis dell'ordinamento penitenziario, a mente del quale, non è ammessa la sospensione dell'ordine di esecuzione della pena detentiva.

E' evidente che l'accesso al rito per questo genere di reati resta confinato all'area della disperazione processuale: chi ha qualche argomento spendibile ricorrerà al dibattimento o al più al giudizio abbreviato.

Non si tratta certamente dell'unico caso, in cui la complessiva disciplina delle conseguenze del patteggiamento inducono ad accostarsi a questo rito con molta prudenza:

si pensi al combinato disposto ex artt. 445 comma I bis e 653 I bis c.p.p. in forza dei quali la sentenza a pena concordata ha efficacia di giudicato nel procedimento per responsabilità disciplinare davanti alle pubbliche autorità, per come previsto a seguito della legge 97/2001. 

Questo meccanismo di fatto è stato trasposto anche ai giudizi disciplinari innanzi ai datori di lavoro privati. Infatti, a mente della giurisprudenza della sezione lavoro  della Suprema corte, seppure la sentenza penale di applicazione della pena non ha valore di giudicato, essa comunque <<costituisce indiscutibile elemento di prova per il giudice di merito il quale, ove intenda disconoscere tale efficacia probatoria, ha il dovere di spiegare le ragioni per cui l'imputato avrebbe ammesso una sua insussistente responsabilità, ed il giudice penale abbia prestato fede a tale ammissione>> (Corte di Cassazione, Sezione Lavoro civile Sentenza 3 marzo 2020, n. 5897 che richiama Cass. n. 30328/2017). Di talchè <<nell'ottica descritta ed in applicazione del ricordato insegnamento, devono ritenersi dimostrati i fatti storici accertati con la sentenza penale di cui all'articolo 444 c.p.p., e la loro idoneita' ad acquisire rilevanza in sede disciplinare ...>> (ibidem).  

Ci sembra agevole rilevare che il risvolto disciplinare accordato alla sentenza di patteggiamento è tutt'altro che incoraggiante al fine dell’accesso al rito.

Non sembra neppure trascurabile l'effetto del patteggiamento per tutti coloro che intendano partecipare ad un'attività di impresa interessata ad una qualche commessa pubblica. Infatti, le cause di esclusione, ex art. 80 della legge sugliappalti, riguardano non soltanto le ipotesi di sentenza di applicazione pena (o di decreto penale di condanna) per determinati reati, ma anche le ipotesi di "colpevolezza per gravi illeciti professionali", in cui ben potrebbe rientrare una sentenza di patteggiamento per reati diversi da quelle specificamente indicati dalla norma.   

Merita ancora riflettersi sulla circostanza che la giurisprudenza di legittimità ormai dà pressoché per scontato che lì dove l'art. 31 IX co. del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 fa riferimento alla sentenza di condanna, cui consegue l'ordine di demolizione delle medesime opere abusive, in forza del meccanismo equiparativo di cui all'art. 445 c.p.p., l'ingiunzione demolitiva è dovuta anche in caso di sentenza di patteggiamento, trattandosi di sanzione amministrativa (Cassazione penale sez. III, ud. 19/09/1997, dep. 13/10/1997, n.2896), come del resto i provvedimenti di revoca o sospensione della patente per i reati richiamati dall'art.222 C.d.S.      

Non pare ozioso rivelare che in una delle sentenze in cui si verteva sul riflesso che l'estinzione del reato ex art. 445 cod. proc. pen. poteva avere sull'ordine di demolizione, i Giudici nomofilattici hanno precisato che gli aspetti premiali che "connotano la ratio sottesa al regime del procedimento speciale " sono di "carattere eminentemente processuale" (Cass. Sez. III n. 9948 ud. 20 gen 2016 - deposito del 10 marzo 2016).

La superiore sentenza lascia emergere un tema nodale, con cui confrontarsi in sede di prospettiva di riforma del processo, con obiettivi seriamente deflattivi: una riforma processuale con qualche chance di successo deve sciogliere preliminarmente l’interrogativo se l'insufficiente ricorso ai riti alternativi più che la conseguenza della vituperata intenzione di protrarre per anni il processo in vista della prescrizione, non sia dovuto, almeno in parte, alla circoscrizione dei benefici premiali esclusivamente ad aspetti processual penalistici, in un ordinamento poi in cui la distinzione tra sanzione amministrativa e penale non è affatto limpida.

Se così fosse, è agevole constatare che anche su questo tema la riforma Bonafede, al vaglio del Parlamento, nell'introdurre un rito negoziale “super allargato” ad 8 anni di pena, rischia di creare soltanto false illusioni, ammesso che realmente, dopo l’insuccesso del patteggiamento allargato a cinque anni, qualcuno si illuda. Ma su questo si rimanda alle pregevoli considerazioni di quanti per la rubrica il “Processo il verrà” (link) sono intervenuti nel nostro blog.

 

02 maggio 2021

La Riforma del Processo penale - 2.4 la riforma dei riti speciali (abbreviato e applicazione della pena) - Le risposte del Docente, Caterina Scaccianoce (*)

Per la rubrica "La Riforma del Processo Penale", ora nella partizione "Il processo che verrà" del nostro blog, ospitiamo l'intervento sul progetto di riforma dell'udienza preliminare con 4 domande al Docente, Caterina Scaccianoce
Il piano completo dell'opera è consultabile sulla pagina dedicata di questo blog (link). 

Il progetto di legge per la “DELEGA AL GOVERNO PER LA MODIFICA DEL CODICE DI PROCEDURA PENALE, DEL CODICE PENALE E DELLA COLLEGATA LEGISLAZIONE SPECIALE E PER LA REVISIONE DEL REGIME SANZIONATORIO DELLE CONTRAVVENZIONI”, è all’esame, in sede referente, della Commissione Giustizia della Camera dei deputati, che ha anche svolto numerose audizioni inerenti il testo della riforma.


1-Il progetto di legge prevede un nuovo patteggiamento allargato fino ad otto anni di pena, ma escluso per numerosi reati, qual è la sua opinione al riguardo? 
Trovo che sia l’ennesimo tentativo del legislatore di rendere maggiormente appetibile il rito del patteggiamento, che, soprattutto nella forma allargata, non ha condotto ai risultati sperati. Tuttavia, la manovra legislativa non mi pare adeguata allo scopo, non avendo fatto leva sul corredo degli incentivi premiali: appare ragionevole presumere che l’imputato preferirà optare per il concorrente giudizio abbreviato. Visti i dati scoraggianti degli ultimi anni, forse, i tempi sono maturi per pensare a un rito ibrido, metà patteggiamento e metà abbreviato, auspicandone un maggiore impatto sul piano della deflazione. Quanto alle preclusioni, già positivizzate a partire dal 2003, è noto che la Corte costituzionale, chiamata a pronunciarsi sulla loro legittimità, le ha considerate opzioni non arbitrarie e ragionevoli nell’ottica di riequilibrio rispetto alla scelta di dilatare il perimetro della giustizia negoziata. Far prevalere alle esigenze di economia processuale la necessità di un vaglio completo del fondamento dell’accusa, restituendo al giudice le leve del comando sanzionatorio su materie che destano particolare allarme sociale, lo trovo un compromesso equilibrato, purché i criteri posti a base della individuazione delle fattispecie escluse siano uniformi e rispondano alla medesima ratio. Oggi, come si sa, si tende ad attingere a un catalogo ormai affollato di ipotesi delittuose sempre più variegate ed eterogenee, alle quali si aggiungono le nuove esclusioni proposte dal legislatore.


2-Per il nuovo patteggiamento, stante la sensibile soglia di pena, non è forse necessario prevedere nuovi e più stringenti oneri motivazionali?
In istituti di giustizia negoziata, come il patteggiamento, si intrecciano diversi temi cruciali, dalla funzione cognitiva del processo alla tensione tra garanzie individuali e speditezza del processo, dalla tutela della vittima alle finalità della pena. L’opportunità di prevedere nuovi e più stringenti oneri motivazionali per il nuovo super-patteggiamento investe la dimensione cognitiva del rito. La motivazione del giudice, infatti, rispecchia i limiti del controllo condotto dal giudice sullo stato degli atti. Ampliare gli oneri motivazionali implicherebbe, in primis, l’irrobustimento della base cognitiva, potenziando il controllo ed estendendolo alla prova della colpevolezza, sì da ricucire il legame che collega quest’ultima alla pena; ed ancora la conseguente possibilità di ricorrere per cassazione per vizio di motivazione, oggi preclusa grazie alla “riforma Orlando”. Sicché, per tale via, si dovrebbe riscrivere, introducendovi un forma, sia pure non piena, di accertamento sulla responsabilità, la struttura del rito, che, al momento, fondato su logiche negoziali, è un procedimento anti-cognitivo, quindi, senza giudizio, nel quale il giudice, pure rivestendo un ruolo tutt’altro che marginale, deve pronunciarsi sull’accordo tra pubblico ministero e imputato sul merito dell’imputazione, dopo avere escluso la possibilità di prosciogliere ai sensi dell’art. 129 c.p.p.; il che non implica alcun controllo positivo sulla fondatezza della ipotesi accusatoria al di là di ogni ragionevole dubbio, bensì un controllo sull’assenza di cause di non punibilità. Elevare a otto anni la soglia di pena richiederebbe, per ragioni di giustizia sostanziale, un controllo più penetrante, quanto meno che impedisca l’applicazione della pena in presenza di un quadro probatorio incerto. Come debba comportarsi il giudice di fronte all’eventuale situazione di incertezza o contraddittorietà della prova è, infatti, una questione a tutt’oggi aperta. Ma può ben sperarsi se si pensa che il parlamento è chiamato ad attuare la Direttiva 2016/343 UE sulla presunzione di innocenza, ove all’art. 6, si precisa come l’onere probatorio circa la colpevolezza di indagati e imputati incomba sulla pubblica accusa, e come ogni dubbio in merito alla colpevolezza sia valutato in favore dell’indagato o imputato, anche quando il giudice valuta se la persona in questione debba essere assolta. Al futuro legislatore, quindi, il compito di estendere l’operatività della regola in dubio pro reo al patteggiamento, stabilendo quale sia, tra il rigetto del pactum e il proscioglimento, la decisione da emettere in presenza di una ipotesi accusatoria incerta o contraddittoria.

3-La riforma tralascia il patteggiamento sulla qualificazione giuridica del fatto, che potrebbe avere efficacia deflattiva, e restituisce una polverizzazione del patteggiamento. Cosa ne pensa? 
Patteggiare non solo la pena ma anche i reati risponde a una logica che non collima con molti dei nostri principi costituzionali posti a presidio dell’uguaglianza dei cittadini e dell’indipendenza del pubblico ministero. Sicché è inimmaginabile una riforma in tal senso. Il giudice ha, infatti, il compito di controllare la corretta definizione giuridica del fatto, e, se in base alle risultanze degli atti di indagine non vi ravvisi una corrispondenza, deve rigettare la proposta, a fortiori quando la medesima qualificazione del fatto è oggetto di accordo nei termini di una concordata derubricazione. La scelta del legislatore di non intervenire sul punto effettivamente ci consegna una normativa che prevede modelli di patteggiamento differenti a seconda della fattispecie di reato per cui si procede: oltre ai patteggiamenti c.d. allargato e super allargato, vi sono quelli per così dire condizionati, che si applicano per alcune fattispecie di reato contro la pubblica amministrazione e in materia tributaria, prevedendosi discutibili limiti di accesso al rito: l’ammissibilità è subordinata rispettivamente al risarcimento del danno e al pagamento del debito tributario. Ciò comporta una evidente compressione del diritto di difesa che, peraltro, è stata all’origine di ripetuti interventi correttivi da parte della giurisprudenza, non solo di legittimità, che mostrano un chiaro segnale della necessità di una disciplina quanto più possibile uniforme.

4-Non le pare che la riforma qualifichi il giudizio abbreviato condizionato nel metodo ordinario di accertamento del fatto, prevedendo che l’attuale giudizio di compatibilità non venga più rapportato alle finalità di economia processuale proprie del giudizio abbreviato, ma con i tempi di svolgimento del giudizio dibattimentale?
Anche questa modifica può leggersi come l’ennesimo tentativo del legislatore di rimuovere ogni ostacolo, di tipo procedurale, alla celebrazione del rito abbreviato, operando sui criteri di ammissibilità della forma condizionata, quindi, sui margini di discrezionalità del giudice. Si propone quindi che questi debba verificare la compatibilità dell’integrazione probatoria non più con le finalità di economia processuale proprie del rito ma con i tempi di svolgimento del dibattimento, fermo restando il presupposto della necessità ai fini della decisione: l’integrazione, infatti, deve aggiungere volume alla prova e non sostituire gli elementi di prova già esistenti. Lo scopo, dunque, è quello di allargare le maglie, sebbene potrebbe obiettarsi come il giudice più idoneo a compiere il predetto vaglio sembri essere il giudice del dibattimento, il quale è senz’altro più interessato a celebrare il rito semplificato, diversamente dal giudice dell’udienza preliminare, che potrà sempre contare sulla più comoda alternativa decisoria del rinvio a giudizio. Il rischio, per contro, è di rendere sempre meno semplificato il rito. Ad ogni modo, sono dell’opinione che per potenziare il giudizio abbreviato si dovrebbe insistere, ma con più coraggio, sulla leva sanzionatoria, aumentando e diversificando la premialità per classi di reato, inclusi quelli puniti con l’ergastolo.

(*) Caterina Scaccianoce: Abilitata alle funzioni di professore di II^ fascia nel SSD 12 G2- IUS 16 – Diritto processuale penale (tornate 2012 e 2016).
Ricercatrice a tempo determinato di tipo B di Diritto processuale penale presso l’Università di Palermo, Dipartimento di Giurisprudenza (2019).
Dottore di ricerca in Procedura penale (2001).
Assegnista di Diritto processuale penale (2005-2009).
Abilitata all’esercizio della professione di avvocato (1998).
Docente di Diritto dell’esecuzione penale e diritto penitenziario, Sistema penale e tutela della vulnerabilità nel corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza dell’Università di Palermo (canale di Trapani).
Docente di Diritto processuale penale presso la Scuola di Specializzazione delle Professioni Legali dell’Università di Palermo
Ha partecipato a diversi convegni e seminari di carattere scientifico.
Fra gli argomenti trattati su temi di procedura penale nazionale ed europea possono menzionarsi: ruolo e funzioni del pubblico ministero, l’inazione, riforma in peius della sentenza di proscioglimento, rinnovazione della prova in appello, condizioni di detenzione e cooperazione giudiziaria, tenuità del fatto, indagini digitali, contraddittorio tecnico, retroattività della lex mitior.

01 maggio 2021

L'irresistibile fascino del giudizio inquisitorio - di Daniele Caprara

Su questo blog ci eravamo già occupati dell’analisi del recovery plan del Governo Conte II (link e link). 

Quel piano, ora rivisto e corretto (?) dal governo Draghi, è stato presentato alla commissione europea dopo l’approvazione del Parlamento.

Siamo felici di ospitare un primo commento, a caldo, dell’amico e collega Daniele Caprara.

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L'irresistibile fascino del giudizio inquisitorio. Primi appunti sul Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - di Daniele Caprara 

 

Frutto di un'elaborazione necessariamente frettolosa, per non perdere i fondi europei, il Governo ha presentato il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

Nella sezione dedicata alla giustizia, la versione finale del documento evoca, in larga parte e in modo inquietante, le misure già note, elaborate a cura dell'ex ministro Bonafede: e già questo non tranquillizza.

La preoccupazione trova riscontro nella lettura delle premesse del capitolo dedicato alla riforma del processo penale, laddove l'autore introduce una realtà del tutto inattuale, nella parte in cui proponcome criterio valutativo gli esiti il Rapporto CEPEJ 2020: in esso si evidenzierebbe che la durata del procedimento penale in Italia è di molto superiore alla media europea.

Omette, il testo, di chiarire che si tratta di una valutazione necessariamente approssimativa, in considerazione delle differenze tra i sistemi giudiziari degli Stati membri e dell'assenza di dati per alcuni Stati.

Omette inoltre di chiarire che il rapporto biennale 2020 riporta la valutazione operata dall'organismo europeo sui dati rilevati nel 2018, e quindi non tiene conto dell'incidenza delle riforme nel biennio 2018-2020 (ma anche quelle del 2017) sul sistema della giustizia. 

La premessa pare necessaria, perché non c'è niente di peggio che fare progetti su presupposti erronei; ma anche per evitare che  l'ansia efficientista prenda il sopravvento, e finisca per tradurre il principio di ragionevole durata del processo con la semplice, gretta, rapidità, così producendo, quale risultato, la indiscriminata abbreviazione dei tempi del processo: pratica che nei regimi autoritari raggiunge livelli di eccellenza. 

E' bene ribadire ciò che è ovvio, ciò che tutti sappiamo e che molti fingono di non sapere, troppo protesi al soddisfacimento di logiche demagogiche: la ragionevolezza della durata di un processo non può che essere il prodotto di un delicato bilanciamento tra esigenze diverse, nell'ambito del quale beni primari da preservare sono le garanzie fondamentali e la possibilità di un pieno ed effettivo esercizio dei diritti riconosciuti alla persona accusata.

Ogni diversa declinazione trasformerebbe l'esercizio della giurisdizione  in una insensata corsa contro il tempo, indegna di un paese civile.

Passando in rassegna le poche, ma assai insidiose, righe dedicate al processo penale, emergono – troppe – le proposte di riforma insensibili ai principi fondamentali.

Non è necessario uno sforzo esegetico raffinato per capire che l'autore del testo ha idee assai peculiari e caratterizzate dell'esercizio della giurisdizione, che ricordano temi identitari di alcune categorie di persone.

Certamente il documento contiene indicazioni preziose, che potrebbero risolversi in interventi legislativi positivi e innovatori: a titolo esemplificativo, l'estensione applicativa degli strumenti deflattivi già introdotti (131 bis, 162 ter), l'ampliamento dell'accesso ai riti alternativi e la rivisitazione delle procedibilità. Così come ancor più condivisibile è l’adozione di misure per promuovere organizzazione, trasparenza e responsabilizzazione dei soggetti coinvolti nell’attività d’indagine.

Avremo modo di parlare di “luci e ombre”: per ora, ab iratoannoto in termini schematici qualche  riflessione su ciò che ad una prima lettura rende ingravescente la preoccupazione dalla quale ho preso le mosse

 

Semplificazione e razionalizzazione del sistema degli atti processuali e delle notificazioni

Le modalità di attuazione prevedono, tra l'altro, l'adozione e diffusione di uno strumento telematico per il deposito atti e documenti, nonché per talune comunicazioni e notificazioni. 

Prevedono inoltre che la prima notificazione avvenga per il tramite di un contatto personale o ravvicinato con l'accusato, mentre tutte le notificazioni successive alla prima saranno eseguite presso il difensore, di fiducia o d'ufficio, anche con modalità telematiche.

Nel corso di un breve lasso di tempo la mutazione del sistema delle notifiche ha istituito un piano inclinato che ha trasformato la effettiva conoscenza del processo carico dell'accusato in una effimera percezione, deducibile anche attraverso presunzioni.

La progressiva erosione delle comunicazioni tra ufficio giudiziario e persona accusata offre oggi come risultato l'equivalenza tra attribuzione del difensore, sia esso di fiducia o di ufficio, ed elezione di domicilio.

In altri termini: fatta la prima notifica all'interessato, ogni ulteriore comunicazione sarà comunque destinata al difensore, in ragione di una elezione di domicilio imposta per legge.

Difficile comprendere come possa l'esplicazione di un potere di autonomia, una manifestazione di volontà, essere imposta manu iudicis.

Suna elezione di domicilio imposita può, al limite, essere accettata (ma mai condivisa) nell'ambito della difesa fiduciaria, a motivo del rapporto intuitu personae, non è possibile ragionare in tali termini per la difesa di ufficio, nell'ambito della quale spesso non vi è alcun contatto né conoscenza tra difensore e imputato.

Eppure proprio le Sezioni Unite (23948/2020) avevano precisato che ”La sola elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio da parte dell'indagato non è di per sé presupposto idoneo per la dichiarazione di assenza di cui all'art. 420 bis c.p.p. dovendo il giudice in ogni caso verificare anche in presenza di altri elementi che vi sia stata un'effettiva instaurazione di un rapporto professionale tra il legale domiciliatario e l'indagato tale da fargli ritenere con certezza che quest'ultimo abbia conoscenza del procedimento ovvero si sia sottratto volontariamente alla conoscenza del procedimento stesso” .

Ma evidentemente poco importa, perché l'interesse superiore è quello dell'efficienza.

Si dirà: ma tra le modalità di attuazione è prevista la necessità di assicurare l'effettiva conoscenza dell'atto introduttivo.

Tuttavia l'utilizzo di espressioni di scarsa chiarezza, quali “per il tramite di un contatto personale o ravvicinato” anziché il semplice avverbio “personalmente”, o l'utilizzo di locuzioni quali “effettiva conoscenza” (magari corredata dalla sospensione del processo nei casi di omessa notifica), rischiano di agevolare interpretazioni che rapidamente possono degradare verso la sulfurea presunzione di conoscenza.

A fortiori laddove si versi in una difesa di ufficio, nell'ambito della quale spesso il rapporto tra difensore e assistito, per i motivi più vari, è meno assiduo, o addirittura inesistente.

Per non parlare della schiera, forse nota solo agli avvocati, di stranieri, dei quali negli atti di polizia giudiziaria viene assicurata la “sufficiente comprensione della lingua italiana”.

E così lo Stato rende il sistema delle notifiche efficientissimo,  scaricando sul difensore ogni onere informativo, con evidente contrazione di garanzie per l'accusato e contestuale aumento del rischio di esposizione a responsabilità deontologiche per il difensore, correlate alla incompleta o inadeguata attività di ricerca.

 

Adozione di uno strumento telematico per il deposito degli atti

La disposizione evoca la prosecuzione dell'esperienza introdotta con il  D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, integrata dalle previsioni del  D.M. 13 gennaio 2021.

L'auspicio è che l'introduzione del nuovo strumento avvenga con progressività in modo da garantire l'effettivo ed efficace funzionamento del sistema.

Costituisce ormai fatto notorio che nel corso del primo periodo di utilizzo del sistema sono emerse gravissime disfunzioni del portale del processo telematico che hanno reso e rendono particolarmente gravoso e talora impossibile l'accesso e l'utilizzo delle applicazioni.

A mero titolo esemplificativo, gli innumerevoli profili di criticità riguardano aspetti essenziali, quali il riconoscimento dell'utente quale difensore, pur in costanza di nomina già formalizzata, l'impossibilità di inserire nomine relative a persone giuridiche, l'impossibilità di utilizzare il portale per le nomine dei procedimenti iscritti a modello 21 bis.

Più in generale, la manifesta inadeguatezza, e comunque la estrema farraginosità del sistema attuale, impone lunghe e spesso infruttuose attese per l'espletamento di operazioni di per sé banali e, talora inutilmente ripetitive di atti già esistenti (ad esempio, il mancato riconoscimento del difensore impone il rilascio di ulteriore atto di nomina, o comunque il rinnovo del deposito del medesimo atto, già conosciuto dalla Procura della Repubblica).

Ad oggi la condizione è tale  che l'accesso al sistema comporta, quale correlato ineludibile e consustanziale, il superamento di ostacoli  di natura telematica, attraverso espedienti di natura estemporanea, sovente non risolutivi: nei fatti, l'attuale contingenza è del tutto incompatibile rispetto alla dichiarata volontà del legislatore di istituire strumenti agevolativi  per il deposito degli atti. 

Peraltro, l'inopinata istituzione di un criterio di esclusività con riferimento alle modalità di deposito di una particolare categoria di atti ha determinato, in concreto, una grave compressione nell'esercizio delle attività di difesa, irragionevolmente limitata dal rispetto di peculiari modalità derogatorie dei principi generali in materia dei deposito atti, ingiustificatamente affidate all'iniziativa e alle indicazioni del Dirigente Generale dei Servizi Informativi, dalle cui labbra saremmo costretti a dipendere.

Le sempre più frequenti iniziative del D.G.S.I.A., lungi dal risolversi in indicazioni di carattere tecnico, hanno, nel pur breve ultimo periodo, introdotto vere e proprie procedure comportamentali cogenti con previsioni – quali l'obbligo di deposito del cd. “atto abilitante” - che comprimono ingiustificatamente l'esercizio del diritto di difesa e impongono la trasmissione di informazioni per nulla funzionali all'efficienza del sistema.

Contestualmente, l'accrescimento di motivi di inammissibilità correlati al rispetto di singolari procedure operative digitali ha determinato, nel pur breve periodo, un florilegio di declaratorie di inammissibilità di atti analogicamente ammissibili.

 

Reintroduzione della relazione illustrativa delle parti 

Tema contrabbandato per “garantire al dibattimento in primo grado una maggiore scorrevolezza”, si ripropone la relazione illustrativa, abbandonata nel 1999 in ossequio ai principi enunciati nell’art. 111 della Costituzione.

Che l'iniziativa non abbia nulla a che fare con la “scorrevolezza” (termine comunemente utilizzato dalle forze di polizia per qualificare il traffico veicolare, forse fluidità sarebbe stato preferibile) pare di tutta evidenza, non foss'altro che la relazione introduce un passaggio supplementare, già noto e abrogato per altrettanto noti motivialle formalità di apertura del processo.

Gravido di nostalgie inquisitorie, la relazione preliminare è retaggio della logica di subalternità della difesa all’accusa, è uno spazio vuoto, un tableau blanc che il Pubblico Ministero potrà riempire anticipando al Giudice il contenuto degli atti raccolti nel corso delle indagini preliminari, eludendo così i limiti all’ostensione dei medesimi attraverso un agile riassunto, o peggio ancora, la lettura per estratto dei passi salienti delle attività investigative, destinato ineluttabilmente a formare un pre-giudizio e a contaminare quella verginità cognitiva tanto cara a chi ancora crede, come il sottoscritto, che il principio cardine del modello accusatorio sia la formazione della prova nel dibattimento.

magari costituire l'embrione per introdurre valutazioni di particolare rigore nell'ammissione dei testi.

 

Migliorare l'accesso, snellire le forme e ridurre la durata del giudizio in appello, che rappresenta una fase particolarmente critica, in specie per la prescrizione del reato.

Sulla medesima linea anche tale indicazione, di chiara matrice bonafediana: trasuda aneliti inquisitori e manifesta – attraverso il sintagma“accesso ragionevolmente selettivo al giudizio di appello” -  un chiaro fastidio per qualsiasi iniziativa difensiva che ardisca introdurre ostacoli alla rapida definizione del processo, ossequiosa solo ad un bieco e spregiudicato efficientismo.

Ne sia prova tangibile la previsione, quale requisito di ammissibilità dell'appello, di uno specifico mandato ad impugnare.

L'indicazione limita dunque sensibilmente le facoltà difensive, esercitabili solo in virtù di uno specifico mandato all'impugnazione. 

Ancor più limitata sarà la cornice operativa del difensore di ufficio.

Il timore, quasi una certezza, è che i rimedi previsti per lo “snellimento” dell'appello siano quelli orditi dal Governo precedente, che conosciamo bene: introduzione di barrages,  finalizzati a fare della strada verso l'appello una corsa a ostacoli, istituzione della corte di appello in composizione monocratica, a dispetto dei valori della collegialità (che semmai sarebbe da rafforzare proprio laddove il giudizio di primo grado sia monocratico), elisione del principio del favor impugnationis.

 

Sembra quindi di comprendere che il diritto di impugnare, con buona pace dell'insegnamento della Corte Costituzionale, ben possa essere sacrificato sull'altare delle esigenze deflattive, in nome di una giustizia innamorata dell'efficienza, e più veloce.

Come la Bugatti sulla quale salì per l'ultima volta Isadora Duncan, congedandosi con gli amici dicendo “Je vais à l’amour”, prima che la sua lunga sciarpa di seta si impigliasse al mozzo della ruota, strangolandola.



Daniele Caprara è Avvocato del Foro di La Spezia e componente del Coa. È stato presidente della Camera Penale di La Spezia. È autore di numerose pubblicazioni a contenuto scientifico e divulgativo 

 

Sette mesi di Foro e Giurisprudenza: i più letti del mese di aprile

Settimo mese di Foro e Giurisprudenza oltre 100.000 contatti sul blog giuridico della Camera Penale di Trapani.

Pubblichiamo l'elenco dei dieci contributi più letti nel mese di aprile con i link di collegamento. 

Foro e Giurisprudenza - Camera Penale di Trapani




cliccando sulla rubrica che segue sarete re-indirizzati ai contributi:


  1. La "coartazione all'intervista": il caso delle Iene
  2. Novità Corte Costituzionale sulla preclusione della detenzione domiciliare
  3. Novità Distretto Corte d'appello: il portale per scaricare i fascicoli
  4. Applicazione retroattiva della particolare tenuità sopravvenuta
  5. Novità: la sentenza di incostituzionalità sulla revoca della patente in via amministrativa
  6. Condanna alle spese del querelante: la Cassazione mette ordine
  7. Avvocatura è cultura. Il processo a Medea. La sentenza del Giudice Giacomo Ebner
  8. La proroga della normativa pandemica al 31 luglio 2021: il decreto legge
  9. Riforma del processo penale e conversione in sanzione pecuniaria: l'intervento di Daniele Livreri
  10. Corte d'appello di Palermo e astensione dall'udienza cartolare: una decisione singolare



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La pagina dedicata al link del portale dell'Ufficio del Massimario e del Ruolo della Corte di Cassazione



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La Corte si pronuncia sul controverso rapporto tra 570 e 570 bis c.p.- di Laura Platino*

  La Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza n 12321, resa dalla Sesta Sezione penale in data 16.01.2026, ha affrontato il delicato tem...

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