28 novembre 2025

Furto di energia elettrica: per la Corte, in caso di difetto di querela, il potere di modificare l'imputazione prevale sul 129 c.p.p.

Il Tribunale di Salerno aveva prosciolto l'imputata, constatando che il reato di furto di energia elettrica era contestato in modo tale da risultare procedibile a querela e, soprattutto, per quel che qui interessa, ritenendo irrilevante la contestazione - intervenuta in udienza- dell'aggravante di cui all'art. 625, n.7, cod. pen., che rendeva il reato procedibile d'ufficio. Invero, il Tribunale aveva ritenuto che il decorso del termine relativo alla proposizione della querela imponesse l'immediata declaratoria dell’improcedibilità̀ dell'azione penale

Il P.G. presso la Corte distrettuale ha interposto ricorso adducendo che il Tribunale, nel ritenere priva di rilievo la contestazione suppletiva operata dal pubblico ministero, avrebbe violato gli artt. 516 e ss. cod. proc. pen. e avrebbe leso il potere del pubblico ministero di esercitare l’azione penale e di modificare l'imputazione. 

La Corte di Cassazione adita, pur richiamando le SS.UU. Domingo (n. 49935 del 28/09/2023), secondo cui la maturata causa di estinzione (per prescrizione) del reato prevale sulla successiva contestazione suppletiva, sono addivenute alla soluzione opposta in caso di improcedibilità per difetto di querela, ponendo mente <<agli effetti, distorsivi e poco coerenti con il principio costituzionale di obbligatorietà̀ della azione penale, che deriverebbero dal riconoscimento della prevalenza massima accordata al venire meno della condizione di procedibilità>> (sentenza al link)

27 novembre 2025

La Corte Costituzionale dichiara illegittimo l'art. 83 cpp.

 

La Corte costituzionale ha dichiarato la incostituzionalità dell'art. 83 cpp,  

1) nella parte in cui non prevede che, nel caso di responsabilità civile derivante dall'assicurazione obbligatoria prevista dall'art. 10, comma 1, terzo periodo, della legge 8 marzo 2017, n. 24 (Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie), l'assicuratore possa essere citato nel processo penale a richiesta dell'imputato. In sostanza il medico strutturato potrà citare a giudizio l'assicuratore della struttura sanitaria o socio sanitaria; 

 2) in via consequenziale, la Corte ha dichiarato l'incostituzionalità della norma nella parte in cui non prevede che, nel caso di responsabilità civile derivante dall'assicurazione obbligatoria prevista dall'art. 10, comma 2, della legge 8 marzo 2017, n. 24, l'imputato- medico libero professionist- possa citare a giudizio il proprio assicuratore.

(comunicato al link) (sentenza al link)

26 novembre 2025

❌NOVITÀ Corte Costituzionale❌ il medico imputato può citare la sua assicurazione quale responsabile civile. PROCESSO PENALE: ILLEGITTIMO NON CONSENTIRE AL MEDICO IMPUTATO DI CHIEDERE LA CITAZIONE IN GIUDIZIO DELL’ASSICURATORE DELLA STRUTTURA SANITARIA O SOCIOSANITARIA PER I CASI DI RESPONSABILITÀ CIVILE DERIVANTE DALLE ASSICURAZIONI OBBLIGATORIE PREVISTE DALLA LEGGE GELLI-BIANCO

 



Ci eravamo occupati della questione dando notizia della mancata rimessione alla Corte Costituzionale da parte del tribunale di Trapani (qui e qui).


È tuttavia di ieri la notizia che la Corte Costituzionale ha dichiarato illegittimo l’art. 83 c.p.p..

È illegittimo l’articolo 83 del codice di procedura penale, nella parte in cui non consente al medico imputato di chiedere, nel processo penale, la citazione dell’assicuratore della struttura sanitaria o sociosanitaria per i casi di responsabilità civile derivante dalle assicurazioni obbligatorie, previste dall’articolo 10 della legge numero 24 del 2017 (cosiddetta legge Gelli-Bianco). Lo ha stabilito la Corte costituzionale con la sentenza numero 170, depositata oggi.

La questione è stata sollevata dal Tribunale di Verona, sezione penale, in un procedimento per omicidio colposo a carico di un dirigente medico, che aveva chiesto di poter citare in giudizio, come responsabile civile, la compagnia assicuratrice della struttura sanitaria pubblica presso cui prestava servizio.

Il giudice rimettente aveva ritenuto che la norma censurata violasse l’articolo 3 della Costituzione, determinando un’ingiustificata disparità di trattamento tra l’imputato assoggettato all’azione risarcitoria nel processo penale, al quale è precluso ottenere
la citazione dell’assicuratore della struttura come responsabile civile, ed il convenuto che al contrario con la stessa azione in sede civile può chiamare in garanzia il medesimo assicuratore La Corte ha ritenuto fondata la questione, richiamando i propri precedenti (sentenze n. 112 del 1998 e n. 159 del 2022), con i quali era già stata riconosciuta la possibilità per l’imputato di chiedere la citazione nel processo penale dell’assicuratore nei casi di assicurazioni obbligatorie per responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli e dall’attività venatoria. 

Anche nel settore sanitario – ha osservato la Corte – l’assicurazione obbligatoria prevista dalla legge numero 24 del 2017 svolge una funzione “plurima” di garanzia, volta a tutelare sia i pazienti danneggiati, assicurando loro un ristoro diretto entro i limiti del massimale, sia i medici assicurati, che hanno diritto di essere manlevati dalle pretese risarcitorie della parte civile. Si tratta, del resto, di una misura che mira anche a contrastare la dannosa dinamica della medicina difensiva. 

Impedire al medico imputato di citare nel processo penale la compagnia assicuratrice – ha concluso la pronuncia – determina una ingiustificata disparità di trattamento (in violazione dell’articolo 3 della Costituzione) rispetto a quanto avviene nel processo civile, dove il convenuto può invece chiamare in garanzia il proprio assicuratore. 

La decisione, per ragioni di coerenza sistematica, dichiara inoltre l’illegittimità conseguenziale dell’articolo 10, comma 2, della medesima legge numero 24 del 2017, relativa ai medici che esercitano l’attività in regime libero-professionale. 

Anche in questo caso, infatti, l’assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile del professionista svolge un’analoga funzione di garanzia a favore del paziente e del medico assicurato

Interrogatorio preventivo cautelare e sue deroghe. Vale il principio della domanda ?

 

La seconda sezione ha dato continuità all'orientamento di legittimità della medesima sezione ( in precedenza Sez. 2, n. 12034 del 18/02/2025, Melis, Rv. 287774 - 01; Sez. 2, n. 5548 del 09/01/2025, Marangio, Rv. 287575 - 02), secondo il quale,  al fine di determinare se procedere all'interrogatorio preventivo cautelare, non si deve avere riferimento alla domanda cautelare, ma alle valutazioni effettuate dal giudice, investito della stessa. 

Del pari, la sentenza che si annota ha ribadito che l'eventuale nullità dell'ordinanza genetica, prevista dall'art. 292, comma 3 - bis, cod. proc. pen., qualora non sia preceduta dall'interrogatorio preventivo nei casi in cui è previsto, è di ordine generale a regime intermedio, ex art. 178, lett. c), cod. proc. pen., riguardando la violazione del diritto di difesa, con la conseguenza che deve essere dedotta con l'interrogatorio di garanzia postumo, nel frattempo svolto, che rappresenta il primo momento utile, ai sensi dell'art. 182 cod. proc. pen., restando altrimenti sanata. Ne consegue che la relativa eccezione è proponibile in sede di riesame, ovvero la nullità è rilevabile d'ufficio dal tribunale, solo se sia stata previamente sollevata in sede di interrogatorio e respinta dal giudice.(sentenza al link)

25 novembre 2025

Delitto di peculato –Avvenuto risarcimento, da parte dell’imputato, del danno cagionato alla persona offesa – Riparazione pecuniaria di cui all’art. 322-quater cod. pen. – Obbligatorietà – Esclusione

 


La Sesta Sezione penale, in tema di peculato, ha affermato che la riparazione pecuniaria prevista dall’art. 322-quater cod. pen. non è dovuta nel caso in cui, all’atto della pronunzia della sentenza di condanna, risulti che l’imputato abbia, medio tempore, risarcito il danno cagionato dalla condotta illecita.


24 novembre 2025

Informativa antimafia e richiesta ex art. 34 CAM in pendenza di giudizio amministrativo: la questione alle sezioni unite

 






Pende alle sezioni unite e sarà decisa all'udienza dell'11 dicembre 2025, la seguente questione:

Se, in presenza di una richiesta di applicazione del controllo giudiziario previsto dall'art 34-bis, comma 6, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, il giudice, preso atto dell'emissione dell'informazione antimafia interdittiva e della pendenza del giudizio amministrativo avverso la stessa, debba accertare la sussistenza dell'infiltrazione mafiosa e, in caso di esito negativo di tale accertamento, rigettare la richiesta di controllo giudiziario richiesto volontariamente dall'impresa.

21 novembre 2025

In caso di mancata risposta dellla P.A. alla richiesta di indagini difensive, ricorre un'omissione di atti di ufficio

 

La Corte di cassazione ha considerato che <<la sussunzione della richiesta nella fattispecie delle indagini investigative prevista dall'art. 391-quater cod. proc. pen. (piuttosto che come istanza di accesso documentale ex I. 241/90 n.d.r.) non esonera il ricorrente dal rispondere espressamente, anche solo per fornire giustificazione, venendo altresì in rilievo la condotta di omissione nella risposta nonostante le varie diffide ad adempiere. Si aggiunge, peraltro, che le conseguenze previste dall'ultimo comma dell'art. 391-quater cod. proc. pen. in caso di rifiuto della Pubblica Amministrazione hanno natura processuale in quanto finalizzate a superare la stasi istruttoria determinata dalla mancata acquisizione della documentazione; esse, tuttavia, non sono sostitutive delle conseguenze penali previste dall'art. 328, comma secondo cod. pen., alle quali eventualmente - come nel caso di specie - si aggiungono in caso di sussistenza del reato>> (sentenza al link).

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