15 marzo 2023

Il deposito cartaceo dopo l'invio pec? NON E' DOVUTO

 

Ci siamo già occupati del tema in apposito post. In particolare avevamo dato conto di come la richiesta di copie cartacee dopo il deposito a mezzo pec non avesse alcun fondamento normativo, ma dovesse reputarsi a mero titolo di cortesia (post al link)

Di tale tesi troviamo conferma in un obiter contenuto in una sentenza di legittimità a mente della quale <<l'invio delle copie ulteriori ex art. 164 disp. att. cod. proc. pen., come richiesto dalla cancelleria appare essere un mero, formale, riferimento alla norma, da reputarsi superato dall'inoltro telematico dell'atto>>(sentenza al link).

Ci pare che ormai sia chiaro come vi siano argomenti logico giuridici per opporsi alla illegitima pretesa di qualche cancelliere di fornire le copie cartacee, altro ovviamente è il piano della richiesta per mera cortesia. 


14 marzo 2023

Remissione in termini per richiedere l'abbreviato Cartabia. Contrasti nella giurisprudenza di merito.

Il novellato art. 442 c.p.p. prevede che ove il condannato in sede di giudizio abbreviato non proponga impugnazione, la pena verrà ridotta di un sesto in executis.

Non è stato previsto alcun meccanismo di remissione in termini per chiedere nei processi in corso, celebrati con altro rito, il giudizio abbreviato, né tantomeno per il caso in cui la sentenza resa all'esito di un rito abbreviato sia stata già appellata. 

Ora, deve ritenersi <<acquisito nel nostro sistema giuridico il principio secondo cui il trattamento sanzionatorio, anche laddove collegato alla scelta del rito, finisce sempre con avere ricadute sostanziali ed è, dunque, soggetto alla complessiva disciplina di cui all'art. 2 c.p.>> (Cassazione penale sez. IV, ud. 13/02/2019, dep. 25/03/2019, n.12881), tant'è che allorquando lo sconto di pena in caso di condanna per le contravvenzioni venne innalzato dalla L.103/2017 da un terzo alla metà, il beneficio venne applicato anche ai giudizi in corso (nel caso giudicato con la sentenza testé citata il primo grado si era svolto antecedentemente alla L.103/2017, ma la Corte censurò la pronuncia di appello che non aveva applicato la nuova pena).

Questo ordine di considerazioni costituisce la premessa concettuale da cui muovono le pronunce che consentono la restituzione in termini per chiedere il giudizio abbreviato e quindi per poter godere del nuovo beneficio sanzionatorio, collegato alla mancata impugnazione dell'eventuale futura condanna (cfr. ordinanza Tribunale Perugia 18.01.2023, gd. S. Ciliberto, ordinanza al link, nonché Tribunale Latina 06.02.2023, gd. P. Romano, ordinanza al link).

Tuttavia, vi è una palese differenza tra le situazioni già vagliate dalla Corte di legittimità e quella odierna. Nelle prime si trattava soltanto di riconoscere la diminuzione di pena nella maggiore misura introdotta dal legislatore rispetto a chi avesse già scelto il rito speciale, oggi si pone il tema di restituire in termini l'interessato per richiedere il rito alternativo e quindi per poter godere, in caso di condanna non impugnata, dell'ulteriore beneficio. 

Ed invero, altri giudici, pur confermando i principi affermati da quello di Perugia, hanno richiamato la giurisprudenza  di legittimità secondo cui la natura sostanziale della diminuente premiale per il rito abbreviato, già predicata dalla CEDU nella sentenza in data 17 settembre 2009 (caso Scoppola c. Italia), non implica la trasformazione della natura processuale di tutta la restante normativa concernente i presupposti, i termini e le modalità di accesso al rito, aspetti rimessi alla scelta del legislatore nazionale e non immutati dalla giurisprudenza comunitaria (cfr. ordinanza Trib. Milano del 26.01.23 pres. Guadagnino, e giurisprudenza ivi richiamata, ordinanza al link). 

Nondimeno in tale arresto vi è chi sottolinea la differenza tra una remissione in termini per la scelta del rito, da escludere, e la possibilità di rinunciare all'appello già proposto all'esito del giudizio abbreviato, da ammettere, <<perché in questo caso si realizza l'effettiva ratio della norma, ossia quella di risparmiare un ulteriore grado del processo concedendo il premio>> (cfr. ordinanza Trib. Vasto del 23.01.23, pres. Giangiacomo, ordinanza al link).

Successivamente all'emergere di tale arresto è stata depositata la sentenza del giudice perugino che ha puntualizzato come <<l'effetto sostanziale del principio di retroattività della lex mitior è destinato a prevalere sulle esigenze di ordine processuale connesse all'imposizione di un termine perentorio>> (cfr. sentenza Trib. Perugia n. 130/23, sentenza al link). Lo strumento per rendere effettiva tale prevalenza è quello della remissione in termini, come del resto già avvenuto allorchè la c.d. legge Carotti, pur concedendo la possibilità di richiedere il rito abbreviato per i delitti puniti con la pena dell'ergastolo, non aveva previsto un regime transitorio in favore di quanti non potessero più accedere al giudizio speciale. In quell'evenienza il legislatore intervenne per rimediare a tale lacuna, con norma che per il giudice umbro è però espressione di un principio generale.   

Temiamo che la disputa, dottissima, possa protrarsi a lungo. 


13 marzo 2023

Diritti copia: il Tribunale di Torino conferma il carattere facoltativo di pagoPa nel penale

In un recente post abbiamo dato conto di due provvedimenti con cui il Ministero di Via Arenula aveva fornito due indicazioni diametralmente opposte in ordine all'obbligo (o alla mera facoltà) di corrispondere i diritti di copia anche per il processo penale con la modalità pagoPa.

Nel registrare il sorprendente contrasto tra due direzioni generali del medesimo Ministero, rilevavamo come ai sensi dell'art. 196 del Testo Unico Spese di Giustizia, così come da ultimo modificato dal D. Lgs 149/2022, dovesse ritenersi corretta la tesi secondo cui non ricorreva alcun carattere obbligatorio della modalità di pagamento pagoPa (post al link). 

Con opportuna tempestività il 10 marzo è sopraggiunta una disposizione del Tribunale di Torino, la quale, dopo aver ripercorso il dettato normativo, ha confermato che il pagamento telematico è facoltativo, potendo farsi ancora ricorso alla corresponsione tramite marche da bollo (disposizione al link).  

Elezione di domicilio: per il Tribunale del riesame di Venezia si applica la Cartabia anche all'appello cautelare

 


Secondo il Tribunale di Venezia, sezione per il riesame dei provvedimenti cautelari personali, l'appello cautelare avverso un'ordinanza resa in epoca successiva all'entrata in vigore della Riforma Cartabia è inammissibile se non reca l'elezione o la dichiarazione di domicilio dell'appellante ai sensi dell'art. 581 comma 1 ter c.p.p.

L'ordinanza al link

10 marzo 2023

Riforma Cartabia e assenza della disciplina transitoria: i primi contrasti sul tempus regit actum alle Sezioni Unite: l'ordinanza di rimessione

 



Avevamo dato notizia del contrasto in atto tra le sezioni semplici (qui l'orientamento della 4^ al link; qui quello opposto della 5^ al link).

Pubblichiamo adesso l'ordinanza di rimessione alle Sezioni Unite che saranno chiamate a pronunciarsi sul seguente quesito:

«<se l'art. 573, comma 1-bis, introdotto dall'art. 33, comma 1, lett. a), n. 2, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, nella parte in cui dispone che, quando la sentenza è impugnata per i soli interessi civili, il giudice d'appello e la Corte di cassazione, se l'impugnazione non è inammissibile, rinviano per la prosecuzione, rispettivamente, al giudice o alla sezione civile competente, che decide sulle questioni civili utilizzando le prove acquisite nel processo penale e quelle eventualmente acquisite nel giudizio civile, sia norma di immediata applicazione a tutte le impugnazioni pendenti al 30 dicembre 2022 o sia applicabile solo alle impugnazioni proposte avverso le sentenze emesse a partire dal 30 dicembre 2022».

Scarica l'ordinanza di rimessione n. 8149/2023 al link


09 marzo 2023

PagoPa: per altra Direzione del medesimo ministero è obbligatorio anche nel penale. Chi ha ragione?

 

Abbiamo già dato conto di un provvedimento ministeriale del 21.02.2023 con cui il Direttore generale degli Affari interni del Ministero, rispondendo ad un quesito del Procuratore della Repubblica di Verona- che chiedeva di avere CERTEZZA se la nuova formulazione dell'art. 196 T.U. spese giustizia in tema di riscossione dei diritti di copia, riguardasse anche il procedimento penale- chiariva che la riscossione con la modalità pagoPa era obbligatoria per solo processo civile; diversamente il predetto metodo di pagamento era soltanto consentito per il processo penale, peraltro in attuazione di altra fonte normativa (art. 5 C.A.D. e d.l. 179/2012). Più esattamente il Direttore degli Affari interni affermava che <<a fronte di un così chiaro dettato normativo e tenuto conto della collocazione dell’art. 196 sopra richiamato all’interno del d.P.R. n. 115 del 2002, questa Direzione generale ritiene che la disposizione in esame sia riferita al processo civile>>(post al link).

Tuttavia il 06.03.2023 il Direttore generale per i Sistemi informativi automatizzati del medesimo Ministero rendeva una nota in cui affermava che <<ai sensi degli artt. 192 e 196 del Testo Unico Spese di Giustizia, così come da ultimo modificato dal D. Lgs 149/2022, i pagamenti del contributo unificato, del diritto di certificato, delle spese per le notificazioni a richiesta d'ufficio  nel  processo  civile, nonché dei diritti di copia, sia nel procedimento civile sia nel procedimento penale, devono obbligatoriamente essere eseguiti online tramite la piattaforma di cui all’art 5 comma 2 del D. Lgs 82/2005 (c.d. piattaforma pagoPA)>>(nota del 06.03.2023) .

In sostanza il medesimo Ministero diramava in meno di due settimane due indicazioni opposte sulla modalità di riscossione dei diritti di copia nel processo penale. 

Ma al di là di ogni osservazione al riguardo, ci pare che il primo provvedimento colga nel segno.

L'art. 196 T.U. Spese giustizia è collocato nel

Capo II
intitolato "Pagamento del diritto di copia, del diritto di certificato, nonchè delle spese per le notificazioni a richiesta d'ufficio nel processo civile".

A seguito delle modifiche introdotte dal D. Lgs 149/2022 , l'art. 196 così recita:

1. Il diritto di copia, il diritto di certificato e le spese per le notificazioni a richiesta d'ufficio nel processo civile sono corrisposti tramite la piattaforma tecnologica di cui all'articolo 5, comma 2, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. (1)

(1) Comma così sostituito dall'art. 13, comma 1, lett. f), D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149.

 

Ogni altra considerazione ci pare superflua.  

 

   

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