19 settembre 2021

La Corte costituzionale detta le regole per l’azione civile in caso di sopravvenuta estinzione del reato: la probabile illegittimità costituzionale dell’art. 578 comma 1- bis c.p.p. introdotto dalla riforma ‘Cartabia’ - di Paolo Ferrua

Paolo Ferrua ci ha fatto un dono prezioso consentendo la pubblicazione in anteprima sul nostro blog del suo scritto destinato alla pubblicazione su Cassazione penale in una versione corredata da note bibliografiche.
Le riflessioni del prof. Ferrua, che muovono dalla sentenza n. 182/2021 della quale abbiamo dato notizia, proiettano la portata precettiva di quella decisione nel prossimo futuro della riforma Cartabia. Ne vien fuori uno scritto ineccepibile nel contenuto e nel rigore scientifico e logico; uno scritto che "apre" idee ad ogni riga.
Siamo grati al professor Paolo Ferrua.




1. La sentenza costituzionale n. 182 del 2021: nessuna presunzione di colpevolezza nell’art. 578 comma 1 c.p.p.

Con la recente sentenza n. 182 del 2021 la Corte costituzionale ha affermato la piena legittimità dell’art. 578 c.p.p. secondo cui «quando nei confronti dell’imputato è stata pronunciata condanna, anche generica, alle restituzioni o al risarcimento dei danni cagionati dal reato, a favore della parte civile, il giudice di appello e di cassazione, nel dichiarare il reato estinto per amnistia o per prescrizione, decidono sull’impugnazione ai soli effetti delle disposizioni e dei capi della sentenza che concernono gli interessi civili» (v. un primo commento di Marco Siragusa, su questo blog, Presunzione di innocenza, prescrizione e domanda di risarcimento. La Corte Costituzionale mette ordine? Tra dialogo tra Corti e prevedibili complicazioni dell'immediato futuro, al link).

Il giudice rimettente dubitava della legittimità di questa disposizione in rapporto al principio della presunzione di innocenza contemplato dall’art. 6 par. 2 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo e destinato, per il tramite dell’art. 117 comma 1 Cost., a fungere da norma interposta rispetto al nostro ordinamento. L’obbligo del giudice penale di decidere sull’azione civile, nonostante la sopravvenuta causa estintiva del reato, sarebbe lesivo della presunzione di innocenza perché imporrebbe al giudice di appello di formulare, sia pure in via incidentale ed al solo fine di decidere sulla pretesa risarcitoria, un nuovo giudizio sulla responsabilità dell’imputato; responsabilità che viene esclusa dalla declaratoria di estinzione del reato. 

La Corte costituzionale osserva, anzitutto, che, a differenza del codice abrogato ispirato al principio di preminenza della giurisdizione penale, il codice vigente è improntato, nelle relazioni tra processo civile e processo penale, al principio dell’autonomia e della separazione. Più in particolare, mentre in primo grado la condanna penale costituisce il presupposto indispensabile perché il giudice possa provvedere sulla domanda restitutoria o risarcitoria, nei gradi di impugnazione questa stessa regola «deflette a tutela del diritto di azione della parte civile», in forza di «norme particolari che attribuiscono al giudice del gravame o al giudice del rinvio in seguito a cassazione, il potere-dovere di provvedere sulla domanda civile, pur in presenza di una pronuncia di proscioglimento e quindi in assenza dell’accertamento della responsabilità penale».

Con queste disposizioni - prosegue la Corte costituzionale – il legislatore «ha voluto evitare che cause estintive del reato, indipendenti dalla volontà delle parti, possano frustrare il diritto al risarcimento e alla restituzione in favore della persona danneggiata dal reato, qualora sia già intervenuta sentenza di condanna, oggetto di impugnazione; finalità questa che si coniuga alla necessità di salvaguardare evidenti esigenze di economia processuale e di non dispersione dell’attività di giurisdizione».

Ciò premesso, secondo la Corte costituzionale, occorre distinguere tra quanto è rispettivamente disposto dagli articoli 578 e 578-bis c.p.p., entrambi riferiti alla sopravvenienza di una causa estintiva del reato, ma relativo l’uno alla decisione sull’azione civile, l’altro alla decisione sulla confisca già disposta in primo grado. In quest’ultimo caso, il giudice, anche in presenza di una causa estintiva del reato, è tenuto comunque a verificare la responsabilità personale dell’imputato, «sebbene sia sufficiente che tale giudizio risulti nella “sostanza dall’accertamento” contenuto nella motivazione della sentenza, non essendo necessario che assuma, in dispositivo, la “forma della pronuncia” di condanna».

Non così, invece, nell’art. 578 c.p.p. dove, nel conoscere della domanda civile, il giudice penale non deve minimamente «verificare se sia integrata la fattispecie penale tipica contemplata dalla norma incriminatrice, in cui si iscrive il fatto di reato di volta in volta contestato; egli deve invece accertare se sia integrata la fattispecie civilistica dell’illecito aquiliano (art. 2043 cod. civile)». In altri termini, «la mancanza di un accertamento incidentale della responsabilità penale in ordine al reato estinto per prescrizione non preclude la possibilità per il danneggiato di ottenere l’accertamento giudiziale del suo diritto al risarcimento del danno, anche non patrimoniale, la cui tutela deve essere assicurata, nella valutazione sistemica e bilanciata dei valori di rilevanza costituzionale al pari di quella, per l’imputato, derivante dalla presunzione di innocenza». 

È vero che l’illecito civile si fonda «sull’elemento materiale e psicologico del reato», ma «risponde a diverse finalità e richiama un diverso regime probatorio», come emerge «riguardo sia al nesso causale, sia all’elemento soggettivo dell’illecito». In particolare, il giudice di appello, nel pronunciare la sentenza di non doversi procedere per sopravvenuta amnistia o prescrizione, «non accerta la causalità penalistica che lega la condotta (azione od omissione) all’evento in base alla regola dell’“alto grado di probabilità logica”», valido per l’appunto nel settore penale. Si attiene, invece, trattandosi di illecito civile, al «criterio del “più probabile che non” o della “probabilità prevalente” che consente di ritenere adeguatamente dimostrata (e dunque processualmente provata) una determinata ipotesi fattuale se essa, avuto riguardo ai complessivi risultati delle prove dichiarative e documentali, appare più probabile di ogni altra ipotesi e in particolare dell’ipotesi contraria (in tal senso è la giurisprudenza a partire da Corte di cassazione, sezioni unite civili, sentenze 11 gennaio 2008, n. 576, n. 581, n. 582 e n. 584)». 

L’autonomia dell’accertamento dell’illecito civile – nota ancora la Corte costituzionale - «non è revocata in dubbio dalla circostanza che esso si svolga dinanzi al giudice penale e sia condotto applicando le regole processuali e probatorie del processo penale (art. 573 c.p.p.)». L’applicazione dello statuto della prova penale «è pieno e concerne sia i mezzi di prova (sarà così ammissibile e utilizzabile, ad esempio, la testimonianza della persona offesa che nel processo civile sarebbe interdetta dall’art. 246 cod. proc. civ.), sia le modalità di assunzione della prova (le prove costituende saranno così assunte per cross examination ex art. 499 cod. proc. pen. e non per interrogatorio diretto del giudice), le quali ricalcheranno pedissequamente quelle da osservare nell’accertamento della responsabilità penale: ove ne ricorrano i presupposti, dunque, il giudice dell’appello penale, rilevata l’estinzione del reato, potrà – o talora dovrà (Corte di cassazione, sezioni unite penali, sentenza 28 gennaio- 4 giugno 2021, n.22065) – procedere alla rinnovazione dell’istruzione dibattimentale al fine di decidere sull’impugnazione ai soli effetti civili (art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen.)». 

In definitiva - conclude la Corte costituzionale, dichiarando infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 578 c.p.p. - «la regola dell’accessorietà dell’azione civile (che comporta il sacrifico dell’interesse della parte civile)», valida nel primo grado di giudizio, «non trova applicazione allorché la dichiarazione di non doversi procedere dipenda dalla sopravvenienza di una causa estintiva del reato riconducibile a prescrizione o ad amnistia, nel qual caso prevale l’interesse della parte civile a conservare le utilità ottenute nel corso del processo, che continua dinanzi allo stesso giudice penale, sebbene sia mutato l’ambito della cognizione richiestagli, che va circoscritta alla responsabilità civile»; sulla base, quindi, di un «accertamento che impinge unicamente sugli elementi costitutivi dell’illecito civile, senza poter riconoscere, neppure incidenter tantum, la responsabilità dell’imputato per il reato estinto». 


2. Contenuto e criteri della decisione del giudice penale sull’azione civile ai sensi dell’art. 578 comma 1 c.p.p. 

La sentenza della Corte costituzionale appare pienamente condivisibile nella parte in cui esclude qualsiasi contrasto dell’art. 578 comma 1 c.p.p. con la presunzione di innocenza. 

La motivazione, a dir il vero, pare a tratti oscillare tra due diverse prospettive: una - a nostro avviso più convincente - secondo cui il giudice penale deve accertare, dal punto di vista fattuale, tutti gli elementi che compongono la fattispecie penale, astenendosi, tuttavia, dalle relative qualifiche penali e, quindi, da ogni richiamo alla responsabilità penale (così, ad esempio, quando la Corte parla di risarcimento del danno non patrimoniale «in tutte le ipotesi di derivazione del pregiudizio da un illecito civile coincidente con una fattispecie penale» ai sensi dell’art. 185 c.p.p.; o di un illecito civile che si fonda «sull’elemento materiale e psicologico del reato»); l’altra, secondo la quale il giudice si limiterebbe soltanto ad «accertare se sia integrata la fattispecie civilistica dell’illecito aquiliano ex art. 2043 cod. civ» in base alla regola di ‘atipicità’ ivi operante, prescindendo dalla «fattispecie penale tipica contemplata dalla norma incriminatrice, in cui si iscrive il fatto di reato di volta in volta contestato»; nel qual caso potrebbe risultare indifferente la presenza del dolo o della colpa.

Analogamente, quanto allo standard probatorio nella valutazione della pretesa risarcitoria, si può a lungo discutere se il giudice penale debba davvero seguire il canone civilistico del ‘più probabile che non’, come afferma la Corte costituzionale, con la conseguente asimmetria tra i diversi criteri di valutazione da rispettare nel corso del processo; o se debba sempre attenersi al canone penalistico dell’alta probabilità o dell’oltre ogni ragionevole dubbio. Ma, quale che sia lo standard probatorio da seguire, resta assorbente il rilievo che la decisione sulla pretesa risarcitoria riguarda il solo tema della responsabilità civile.

La circostanza che il giudice penale, per decidere sull’azione civile, debba accertare la sussistenza del fatto previsto dalla legge come reato non compromette in alcun modo la presunzione di innocenza: non solo perché ‘accertare’ e ‘presumere’ sono termini antitetici, ma perché ciò che si accerta non è il reato, ormai estinto, ma il ‘fatto’ che costituisce anche illecito civile; accertamento che, avendo come oggetto un fatto e non un reato, si svolge a pieno titolo in via principale, senza alcuna interferenza con la dichiarazione di estinzione del reato. 

Dunque, contrariamente a quanto assumeva il giudice a quo, non vi è alcun giudizio incidentale sulla responsabilità penale dell’imputato; esattamente come non vi è quando a decidere sulla pretesa risarcitoria è il giudice civile con le relative regole probatorie. Non si comprende perché mai la dichiarazione di estinzione del reato, che in nessun modo esclude la sussistenza o la commissione del fatto (altrimenti prevarrebbe la formula pienamente liberatoria), dovrebbe impedire, in nome della presunzione di innocenza che riguarda il settore penale, la ricostruzione di quello stesso fatto a fini risarcitori. Sia detto di sfuggita, ma quel che oggi vistosamente contraddice e vanifica la presunzione di innocenza non è certo la pronuncia del giudice penale sull’azione civile in presenza di una causa estintiva del reato; è l’uso, troppo disinvolto, della custodia cautelare.


3. La probabile illegittimità dell’art. 578 comma 1-bis c.p.p. introdotto dalla riforma ‘Cartabia’ 

Quid iuris nel caso in cui sia dichiarata la ‘improcedibilità’ per decorso dei termini di durata massima del processo, recentemente introdotta in sede di impugnazione dalla riforma ‘Cartabia’, approvata in prima lettura dalla Camera dei deputati? 

Deviando dalla regola contemplata dal primo comma dell’art. 578 c.p.p., il nuovo comma 1-bis, aggiunto alla medesima disposizione, stabilisce che «quando nei confronti dell’imputato è stata pronunciata condanna, anche generica, alle restituzioni o al risarcimento dei danni cagionati dal reato, a favore della parte civile, il giudice di appello e la Corte di cassazione, nel dichiarare improcedibile l’azione penale per il superamento dei termini di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 344-bis, rinviano per la prosecuzione al giudice civile competente per valore in grado di appello, che decide valutando le prove acquisite nel processo penale». 

È una scelta, a nostro avviso, fortemente sospetta di illegittimità costituzionale.

Anzitutto, non si comprende quale sia la ragione a base di una così vistosa deviazione dalla regola dell’art. 578 comma 1 c.p.p., ritenuto perfettamente legittimo dalla Corte costituzionale. Che anche nell’ipotesi della ‘improcedibilità’ nulla osti ad affidare al giudice penale la decisione sull’azione civile è documentato dalla circostanza che l’improcedibilità, al pari della estinzione del reato, è dichiarata con sentenza di non doversi procedere dal giudice di appello o di cassazione; e, come si è appena sottolineato, il giudice penale decide sull’azione civile esclusivamente a fini risarcitori. Anzi, nel caso della improcedibilità, a differenza di quanto accade con l’estinzione del reato, non esiste neppure una dichiarazione di non punibilità dell’imputato o una, pur minima, valutazione sul fondamento dell’accusa, dato che l’improcedibilità impedisce qualsiasi indagine di merito, prevalendo su ogni formula assolutoria; e, di conseguenza, viene meno persino quel parametro penalistico con il quale la decisione sull’azione civile potrebbe astrattamente porsi in conflitto.

Nessun ostacolo può, d’altro canto, derivare dalla circostanza che l’azione penale sia dichiarata ‘improcedibile’. Come giustamente osservato dalla Corte costituzionale, la regola dell’accessorietà dell’azione civile rispetto all’azione penale - in base alla quale la condanna penale costituisce il presupposto indispensabile per il provvedimento del giudice sulla domanda civile – ben può deflettere, nei gradi di impugnazione, «a tutela del diritto di azione della parte civile, in forza di norme particolari che attribuiscono al giudice del gravame o al giudice del rinvio in seguito a cassazione, il potere-dovere di provvedere sulla domanda civile, pur […] in assenza dell’accertamento della responsabilità penale»; quindi, a maggior ragione, quando tale accertamento sia a priori interdetto, come nel caso della improcedibilità.

Immaginiamo, a questo punto, la possibile obiezione: la circostanza che, anche nel caso della improcedibilità, sia pienamente legittima la scelta di devolvere la decisione sull’azione civile al giudice penale, sulla scia di quanto stabilito dall’art. 578 comma 1 c.p.p., non dimostra ancora l’illegittimità della diversa scelta di prevedere la prosecuzione dell’azione risarcitoria davanti al giudice civile, come dispone il comma 1-bis che la riforma ‘Cartabia’ si accinge ad introdurre nell’art. 578 c.p.p. 

Anche a prescindere dalla irrazionalità di disciplinare in modo così difforme situazioni del tutto omologabili, è facile replicare che la prosecuzione dell’azione risarcitoria davanti al giudice civile si risolve in un pesante pregiudizio per la parte civile quanto a protrazione dei tempi processuali, dispendio di energie e spese difensive. Lo sottolinea ripetutamente, a chiare lettere, la Corte costituzionale, parlando della opportunità di «un bilanciamento tra le esigenze sottese all’operatività del principio generale di accessorietà dell’azione civile rispetto all’azione penale […] e le esigenze di tutela dell’interesse del danneggiato costituito parte civile»; della necessità che, in caso di dichiarazione di non doversi procedere per la sopravvenienza di una causa estintiva del reato «preval[ga] l’interesse della parte civile a conservare le utilità ottenute nel corso del processo che continua dinanzi allo stesso giudice penale»;  di evitare che le «cause estintive del reato, indipendenti dalla volontà delle parti, possano frustrare il diritto al risarcimento e alla restituzione in favore della persona danneggiata dal reato, qualora sia già intervenuta sentenza di condanna, oggetto di impugnazione»; e, infine, della «necessità di salvaguardare evidenti esigenze di economia processuale e di non dispersione dell’attività di giurisdizione».

Come si potrebbero ritenere realizzati i valori del giusto processo e della sua ragionevole durata - ai quali tutte le parti hanno diritto e che costituiscono garanzie oggettive di buon funzionamento della giurisdizione - se la parte civile fosse costretta a proseguire l’azione di fronte al giudice civile, vedendo vanificata, a causa di un ritardo processuale a lei non imputabile, la pretesa risarcitoria già accolta in primo grado? Come negare che una disciplina del genere sia gratuitamente punitiva per la parte civile, senza che nulla possa giustificare l’arbitraria deviazione da quanto disposto nell’art. 578 comma 1 c.p.p. per la sopravvenuta estinzione del reato?

Dopo avere irrazionalmente aggiunto alla prescrizione ‘sostanziale’, operante in primo grado, la ‘improcedibilità’, operante nei gradi successivi (v. di chi scrive su questo blog Le ragioni di un rifiuto al link; Id., La singolare vicenda della “improcedibilità”, in Il Penalista, 27 agosto 2021), la riforma ‘Cartabia’, altrettanto irrazionalmente, si allontana con il nuovo comma 1-bis dell’art 578 c.p.p. dalla più coerente disciplina contenuta nel comma 1 della medesima disposizione. La sola via per non incorrere in una declaratoria di illegittimità per contrasto con gli artt. 3 e 111 comma 2 Cost. sta nel modificare, prima che sia deferita alla Corte costituzionale, la disposizione dell’art. 578 comma 1-bis c.p.p., uniformandola a quanto contemplato nel primo comma dello stesso articolo. 


4. Questioni concettuali: presunzione di innocenza, standard probatorio, dichiarazione di estinzione del reato e accertamento della responsabilità 

Nella sentenza in esame vi sono alcune affermazioni, a nostro avviso, meritevoli di qualche chiosa, senza che ciò incida sulla solidità dell’iter argomentativo e sulla correttezza delle conclusioni. 

Primo. In questa, come in altre sentenze, la Corte costituzionale parla di un principio di ‘presunzione di innocenza’ o ‘di non colpevolezza’ che sarebbe contenuto nell’art. 27 comma 2 Cost., in analogia con quanto previsto dalla Convenzione europea dei diritti dell’uomo (art. 6 par. 2). Premesso che ‘presunzione di innocenza’ e ‘presunzione di non colpevolezza’ sono formule del tutto equivalenti (il ‘non colpevole’ è un innocente e viceversa, come d’altronde sottolinea l’etimo della parola ‘in-nocente’), la Costituzione, a differenza della CEDU, non prevede alcuna ‘presunzione’ o ‘considerazione’ né di ‘innocenza’ né di ‘non colpevolezza’ (P. Ferrua, La prova nel processo penale, vol. I, Struttura e procedimento, 2 ed., Giappichelli, Torino, 2017, 56 s.). 

Lungi dall’obbligare a ‘considerare’ o a ‘presumere’ alcunché, l’art. 27 comma 2 Cost. vieta, invece, di considerare o di presumere l’imputato colpevole. Tale il senso della formula «l’imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva»: come si può agevolmente constatare, ciò che si nega non è la qualifica di ‘colpevole’, ma il verbo ‘considerare’, equivalente a ‘presumere’. In altri termini, si è in presenza di una ‘negazione passiva’ (l’imputato non è considerato colpevole), dove il ‘non’ precede il verbo, ben distinta dalla ‘negazione attiva’ nella quale il ‘non’ precede la qualifica di ‘colpevole’ (l’imputato è considerato non colpevole). Chiunque comprende che il divieto di presumere è agli antipodi dell’obbligo di presumere.

Ciò detto, muovendo dal presupposto che la Costituzione sia un testo più politico che giuridico, si può anche in via interpretativa convertire un divieto di presumere la colpevolezza in un obbligo di presumere l’innocenza; a condizione, tuttavia, che si sia ben consapevoli dell’ardito salto logico in cui si incorre.

Secondo. L’affermazione secondo cui nel processo civile si segue lo standard probatorio del ‘più probabile che non’ o della ‘probabilità prevalente’ - a differenza del processo penale dove vale la regola dell’oltre ogni ragionevole dubbio o dell’alto grado di probabilità logica - riflette una diffusa giurisprudenza che, peraltro, non trova conferma in alcuna disposizione di legge. Non vi è ragione, a nostro avviso, perché il concetto di ‘provare’ e di ‘è provato’ debba mutare a seconda del contesto di riferimento. Nella triade che compone l’operazione probatoria - prove, proposizione da provare, atto del provare o standard probatorio - a variare non è lo standard probatorio, ma sono le prove e la proposizione da provare. Nell’ambito del settore induttivo, rectius abduttivo, a cui appartiene il processo, lo standard probatorio resta il medesimo, rappresentato dalla regola dell’oltre ogni ragionevole dubbio, che segna il livello massimo e, al tempo stesso, minimo, perché una qualsiasi proposizione possa ritenersi ‘provata’. 

Indebolire il concetto di ‘provare’, sino a renderlo compatibile con la presenza di ragionevoli dubbi, equivale ad entrare nella zona delle ipotesi, delle illazioni e dei sospetti (La prova, cit., 92 s.). L’aggettivo ‘ragionevole’ è già sufficientemente elastico da offrire ampi margini alla discrezionalità del giudice e consentire adattamenti ai diversi contesti processuali, senza alcuna necessità di abbassare ulteriormente lo standard probatorio. 

Ciò premesso, se nel processo civile si intende agevolare la prova del nesso causale rispetto a quanto si richiede nel processo penale, occorre modificare non già lo standard probatorio, che uscirebbe pericolosamente indebolito su ogni elemento della fattispecie, ma la singola proposizione da provare, sostituendo alla prova del ‘nesso causale’ la prova del ‘probabile nesso causale’. Così avviene, ad esempio, nei provvedimenti cautelari del processo penale: a variare rispetto all’alternativa condanna/proscioglimento non è lo standard probatorio che resta immutato, ma la proposizione da provare, rappresentata dalla ‘probabile colpevolezza’, anziché dalla ‘colpevolezza’: con i ‘gravi indizi di colpevolezza’ si allude, per l’appunto, alla ‘probabile colpevolezza’. In altri termini, il ‘probabile’ non appartiene allo standard probatorio, ma alla proposizione da provare. Non è solo una questione terminologica: si tratta di evitare lo svilimento del concetto di ‘provare’ che rischierebbe di essere rimesso all’arbitrio del giudicante in tutti i casi in cui non sia accompagnato dall’espresso richiamo alla regola dell’oltre ogni ragionevole dubbio, a nostro avviso già implicita nel concetto stesso di provare.

Terzo. L’affermazione che l’estinzione del reato viene dichiarata con una sentenza di ‘non doversi procedere’, appartenente come tale al genere delle decisioni meramente processuali o di improcedibilità, riflette puntualmente la terminologia codicistica; ma non è, a mio avviso, corretta, perché in realtà la decisione di estinzione del reato è, almeno parzialmente, di merito, dovendo il giudice accertare, ai sensi dell’art. 129 c.p.p., che non risulti evidente l’innocenza dell’imputato, in presenza della quale va data precedenza alla formula pienamente liberatoria. 

Se la dichiarazione di estinzione del reato avesse carattere schiettamente processuale, non potrebbe accertare alcunché sul fondamento dell’accusa e dovrebbe essere disposta con precedenza assoluta su ogni altra formula: così, infatti, accade con l’improcedibilità che va dichiarata quand’anche vi fosse la prova di innocenza dell’imputato. La migliore classificazione nell’ambito delle sentenze penali resta la fondamentale tripartizione tra sentenze meramente processuali (o di improcedibilità), sentenze di proscioglimento (nell’ambito delle quali rientra anche la dichiarazione di una causa estintiva del reato) e sentenze di condanna; anzi, nulla vieterebbe di ritenere sinonimi proscioglimento o assoluzione, ferma restando in quell’ambito la distinzione tra le diverse formule di proscioglimento o di assoluzione. Come osserva Franco Cordero (Procedura penale, 9 ed., Giuffrè, Milano, 2012, 985), «che il reato sia estinto è la formula d’una decisione assolutoria: visibilmente, attiene al merito; tutto sta nel vedere in quale rapporto stia con quelle fondate su premesse negative concernenti fatto e rilevanza penale». 

Quarto. Sulla scia della precedente giurisprudenza (cfr. la sentenza costituzionale n. 49 del 2015, nonché Corte EDU, 28 giugno 2018, G.I.EM. srl e altri contro Italia; Cass. 8 novembre 2018, n. 5936), la Corte ritiene sufficiente, ai fini di una conferma della confisca ai sensi dell’art. 578-bis c.p.p., che il giudizio sulla sussistenza della responsabilità penale «risulti nella “sostanza dell’accertamento” contenuto nella motivazione della sentenza, non essendo necessario che assuma, in dispositivo, la “forma della pronuncia” di condanna». 

Ora, è vero che, nel dichiarare l’estinzione del reato, il giudice nella motivazione può affermare di ritenere provata la colpevolezza dell’imputato. Tuttavia, perché un fatto possa dirsi giuridicamente ‘accertato’ nel senso proprio del termine, non basta che ne renda conto la motivazione; serve anche una precisa assunzione di responsabilità sulla sua sussistenza da parte del giudice, la quale deve risultare dal dispositivo. In altri termini, l’accertamento ha due componenti. Una componente ‘cognitiva’ espressa nella motivazione che spiega le ragioni a sostegno dell’esistenza del fatto e una componente ‘imperativa’ espressa nel dispositivo che contiene il fiat, l’enunciato performativo con cui il giudice dichiara, certifica l’accertamento del fatto. Mancando l’una o l’altra componente, l’accertamento è monco.

Si può anche convenire che la confisca non implichi necessariamente la pronuncia di una condanna e sia, quindi, compatibile con la dichiarazione di estinzione del reato; ma occorre, che il fatto, ricostruito nella motivazione, trovi esplicito riscontro nel testo del dispositivo. Il discorso, svolto in forma narrativa nella motivazione, è spesso variamente interpretabile e indefinito nei contorni, mentre solo dagli enunciati categorici del dispositivo emerge con chiarezza l’oggetto della decisione, ossia i fatti realmente accertati; ferma restando, ovviamente, l’esigenza di verificare se le ragioni esposte in motivazione sorreggano adeguatamente il contenuto del dispositivo. 

La nostra giurisprudenza, nel disporre il proscioglimento per estinzione del reato, non menziona nel dispositivo l’eventuale sussistenza del fatto; se si vuole che ne consegua la confisca, occorre che, a dispetto della radicata prassi, il fatto sia espressamente dichiarato sussistente nel dispositivo.


Paolo Ferrua

Professore emerito di procedura penale 

nell'Università di Torino

17 settembre 2021

Falso in gratuito patrocinio e nozione penalmente rilevante di reddito - di Fabrizio Guercio (*)





Pubblichiamo un'interessante sentenza di merito (Tribunale di Marsala n. 1203/2021 al link) che fornisce un'interpretazione "estensiva" del concetto di reddito ai fini dell'ammissione al beneficio del patrocinio statale.



L’articolo 76 del D.P.R. n. 115/2002, nell’individuare le «condizioni per l'ammissione» all’istituto del patrocinio a spese dello Stato, in effetti, fa esclusivo riferimento alla nozione di reddito, che, in termini economico-contabili, può definirsi come l’incremento o il decremento, in un determinato lasso temporale, del patrimonio, ossia il complesso dei beni, mobili o immobili, di cui dispone una persona fisica o giuridica; cionondimeno, depongono nel senso di un’interpretazione (non ‘‘analogica’’, bensì) ‘‘estensiva’’ o, comunque, ‘‘atecnica’’ della disposizione normativa in commento plurimi argomenti.


In primo luogo, quello c.d. sistematico, che trova il suo addentellato normativo nel comma secondo dell’articolo 96 del medesimo testo normativo, alla stregua del quale, nel decidere sull’istanza di ammissione al patrocinio, il Giudice ‘‘deve’’ tenere conto del «tenore di vita» dell’istante e del suo nucleo familiare («il magistrato respinge l'istanza se vi sono fondati motivi per ritenere che l'interessato non versa nelle condizioni di cui agli articoli 76 e 92, tenuto conto delle risultanze del casellario giudiziale, del tenore di vita, delle condizioni personali e familiari, e delle attività economiche eventualmente svolte»): e – com’è ovvio – per consentire al Decidente di svolgere un simile accertamento sulle capacità economiche complessive dell’interessato, la di lui istanza non può limitarsi ad indicare i redditi percepiti in un determinato anno d’imposta, ma deve estrinsecare tutti quegli elementi effettivamente sintomatici di ricchezza.

In termini più esplicativi, in base ad una lettura sistematica degli artt. 76, 79, 92 e 96 del testo normativo in commento, l’istanza di ammissione al gratuito patrocinio deve contenere l’indicazione di ogni elemento o dato descrittivo utile alla determinazione del tenore di vita dell’interessato e del suo nucleo familiare, in modo da consentire all’Autorità giudiziaria di effettuare le valutazioni di cui agli artt. 96 e 98 del D.P.R. n. 115/2002 disponendo di tutte le informazioni all’uopo necessarie.

Non a caso, la Corte di Cassazione ha recentemente chiarito che «rientrano nella nozione di reddito (…) tutti i beni mobili e immobili che siano anche nella disponibilità di fatto del richiedente (nella specie, l'imputato in sede di dichiarazione sostitutiva di certificazione, presentata al fine di ottenere l'ammissione al gratuito patrocinio, aveva omesso di dichiarare la disponibilità di un appartamento e di altri beni mobili e immobili)» (cfr. Cass. Pen., Sez. IV, n. 2131/2021).

Dal combinato disposto di tali norme, pertanto, si desume che l’art. 76 del D.P.R. n. 115/2002 indica in via generale e astratta le condizioni per l’ammissione al beneficio de quo, ma non esaurisce gli obblighi di comunicazione all’Autorità Giudiziaria gravanti sull’istante, il quale deve indicare – per l’appunto – qualsiasi indice rivelatore di ricchezza.


Né del resto rileva in segno contrario l’art. 79 del medesimo testo normativo che, nello specificare il «contenuto dell’istanza», impone, a pena di inammissibilità, che la stessa contenga – tra l’altro – «una dichiarazione sostitutiva di certificazione da parte dell'interessato (…) attestante la sussistenza delle condizioni di reddito previste per l'ammissione, con specifica determinazione del reddito complessivo valutabile a tali fini, determinato secondo le modalità indicate nell'articolo 76» (lett. c): tale indicazione, invero, costituisce il quid minimum indispensabile ai fini della stessa ammissibilità dell’istanza, ma non tutto quello e solo quello che l’interessato è tenuto a comunicare all’Autorità Giudiziaria.

E ancora, depone in favore di un’interpretazione ‘‘estensiva’’ dell’art. 76 del Testo Unico in materia di spese di Giustizia anche l’argomento teleologico o della ratio legis, la quale – come è noto – è quella di garantire ai non abbienti i mezzi necessari per agire e difendersi in giudizio, in ossequio al precetto scolpito nell’art. 24 della Carta costituzionale.


E invero, un’interpretazione dell’art. 76 D.P.R. n. 115/2002 rigidamente ancorata al dato letterale cozzerebbe, anzitutto, con la finalità dell’istituto del gratuito patrocinio, che – come anzidetto – è quella di consentire il pieno esplicarsi del diritto di difesa in favore di quanti non abbiano risorse economiche complessivamente adeguate (tant’è vero che l’art. 74 della disposizione normativa in commento, nell’individuare i beneficiari dell’istituto, si riferisce al cittadino «non abbiente»), non già quella di garantire un legale a coloro i quali percepiscano un reddito esiguo, quale che sia il loro patrimonio complessivo e, dunque, il loro tenore di vita.


Diversamente opinando, infatti, si avallerebbe un impiego distorto (per non dire difforme al dettato costituzionale e, in particolare, al principio di eguaglianza di cui all’art. 3 Cost.) di questo straordinario istituto di civiltà giuridica che è il patrocinio a spese dello Stato: per effetto di una considerazione ‘‘atomistica’’ del reddito dell’istante, infatti, si potrebbe verificare il paradosso di ammettere al beneficio de quo quanti, pur percependo un reddito inferiore al limite di legge, abbiano la disponibilità di ingenti risorse finanziarie accantonate presso un istituto di credito ovvero beni mobili di lusso, escludendo invece coloro i quali, pur avendo un tenore di vita modesto, percepiscano un reddito di poco superiore al limite stabilito dal Legislatore (argomento c.d. ad absurdum).


La stessa Suprema Corte, inoltre, è pacifica nell’attribuire rilevanza ai redditi di provenienza illecita, che l’istante ha l’obbligo di indicare e la cui esistenza può essere altresì provata ricorrendo a presunzioni semplici (cfr., da ultimo, Cass. Pen., Sez. IV, n. 44900/2018): anche sulla scorta di tale principio giurisprudenziale, dunque, non può non attribuirsi rilevanza a tutte quelle forme lecite di manifestazione di ricchezza diverse dal reddito in senso tecnico, come, appunto, la disponibilità in capo all’istante di risparmi o di beni mobili di pregio (ad esempio, un’autovettura di lusso).

E invero, se per la Cassazione, ai fini della determinazione dei limiti reddituali, rilevano anche i presunti redditi di provenienza illecita, a maggior ragione non possono non considerarsi le forme certe e lecite di manifestazione di ricchezza (argomento a fortiori).


Peraltro, quella testé prospettata non costituisce un’inammissibile interpretazione analogica in malam partem dell’art. 76 D.P.R. n. 115/2002, in quanto rientra tra i possibili significati del sintagma ‘‘reddito’’ – ove inteso in senso ‘‘atecnico’’, sulla scorta delle precedenti argomentazioni – anche quello di ‘‘capacità economica’’ tout court.


In estrema sintesi, ai fini della disposizione normativa esame, la nozione di reddito dev’essere intesa non come flusso di ricchezza, bensì come manifestazione di ricchezza.

Ne consegue che integra il reato di cui all’art. 95 del D.P.R. n. 115 del 30.5.2002 qualunque falsità od omissione nella dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante la sussistenza delle condizioni (non strictu sensu reddituali, bensì) economiche per l’accesso al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, ex art. 79 lett. c) D.P.R. n. 115/2002, ovvero – come nel caso di specie – l’omessa comunicazione di tutte quelle «variazioni rilevanti» sotto il profilo della capacità economica del beneficiario, ai sensi della lettera d) dell’art. 79 del medesimo testo normativo. ​


(*) Fabrizio Guercio: è Magistrato Ordinario con funzioni giudicanti penali presso il Tribunale di Marsala dal novembre del 2020. Laureato nel marzo del 2014 con il massimo dei voti in tutte le discipline e con la valutazione finale di 110/110, con lode, menzione al curriculum studiorum, nonché alla tesi di laurea, redigendo un elaborato di tipo sperimentale, nelle discipline della deontologia del diritto e del diritto processuale penale, dal titolo ‘‘L’imparzialità come virtù del giudice: un approccio all’etica professionale nella prospettiva dell’agente e delle sue qualità’’. Nel corso dell’anno accademico 2012/2013 ha svolto, nell’ambito del progetto ‘‘Erasmus’’, un periodo di studi della durata di alcuni mesi presso la ‘‘Kozminski University’’ di Varsavia (Polonia).


16 settembre 2021

La Corte precisa la nozione di “medesimo fatto” nei reati permanenti e la conseguente efficacia preclusiva dell’archiviazione.

 


Con la sentenza che si annota (Cass. pen.,sez. V, ud. 15 luglio 2021 - dep. 2 settembre 2021, n. 32767 al link), i Giudici di legittimità hanno precisato la nozione di medesimo fatto rispetto ad un reato associativo, già oggetto di precedente contestazione.

Al fine di una migliore intelligenza di quanto si dirà infra, appare opportuno premettere che la Corte era adita, con due distinti ricorsi, dai difensori di un imprenditore assoggettato a misura cautelare con l’accusa di aver fatto parte di un’associazione camorristica. Entrambe le impugnazioni prospettavano che in altro procedimento, oggetto di archiviazione e per il quale non era intervenuta alcuna autorizzazione ex art. 414 c.p.p., era già stata contestata al detenuto la condotta di partecipazione al medesimo raggruppamento camorristico e per il  medesimo arco temporale.

La questione, già dedotta innanzi al Tribunale del riesame di Napoli, era stata respinta dai Giudici territoriali, sul rilievo che i fatti materiali contestati erano differenti. Per quel che si coglie dalla sentenza, i Giudici campani avevano rilevato che mentre nel procedimento archiviato la condotta associativa si risolveva nella collaborazione prestata dall'indagato al trasferimento di una somma di danaro da Caserta a Milano per consentire un'operazione immobiliare di matrice mafiosa, nell'attuale contestazione, invece, veniva in rilievo l'attività di partecipazione ad un sistema criminale-affaristico per l'aggiudicazione e l'esecuzione di appalti nell'ambito del ciclo integrato delle acque di competenza regionale. Ricorreva in sintesi una diversità fattuale della partecipazione associativa.

La Corte di legittimità ha tuttavia accolto i ricorsi, rilevando che:

1)  la prospettiva ermeneutica seguita dal Tribunale del Riesame non è esatta anzitutto su di un piano sostanziale. Infatti il Collegio ha ritenuto che nel caso di procedimento per il delitto di cui all'art. 416-bis c.p., al fine di escludere la medesimezza del fatto, non rilevano, dal punto di vista del soggetto partecipe, eventuali mutamenti nelle modalità di partecipazione (attività e ruoli) e ciò poiché essi rappresentano soltanto <<l'agire materiale specifico contestato all'indagato quale manifestazione e fenomenologia della sua 


partecipazione>>. In altri termini il Tribunale cautelare ha sovrapposto elementi di prova con elementi costitutivi del reato;

2)  data questa prospettiva, risulta <<fondamentale, al fine di distinguere i reati associativi ascritti ad uno stesso soggetto partecipe e di verificare l'esistenza di un "medesimo fatto" ipotizzato a suo carico, la prospettiva temporale in cui si inscrivono le diverse condotte di partecipazione mafiosa contestate>>. Dunque, in presenza di una partecipazione ad un identico gruppo mafioso, la diversità della condotta contestata <<va apprezzata, …, facendo leva sul dato temporale: saranno "diverse" le condotte di estrinsecazione della partecipazione ad uno stesso gruppo mafioso successive al decreto di archiviazione o al giudicato intervenuto per una condotta precedente di partecipazione alla medesima associazione criminale>>;

3)  ciò posto, su un piano più strettamente procedurale, la Corte ha osservato che <<il decreto di archiviazione, pur non essendo munito dell'autorità della "res judicata", è connotato da un'efficacia preclusiva, secondo un meccanismo riferibile all'istituto del ne bis in idem>>, con conseguente improcedibilità del reato contestato, per il quale non è intervenuto il provvedimento di riapertura delle indagini;

4)  ne consegue che, in caso di reato permanente o abituale (Sez. 5, n. 23682 del 30/4/2021, F., Rv. 281408), il decreto di archiviazione, non seguito dal provvedimento ex art. 414 c.p.p., preclude la contestazione all'indagato, in un nuovo procedimento, di condotte poste in essere nel periodo coperto dall'archiviazione (cfr. Sez. 2, n. 5276 del 15/1/2019, Davì, Rv. 274890). Viceversa, nelle medesime ipotesi di reato permanente, l'archiviazione non seguita dalla autorizzazione alla riapertura delle indagini non preclude lo svolgimento di nuove investigazioni in merito al medesimo illecito con riferimento ai comportamenti successivi a quelli oggetto del provvedimento di archiviazione, con eventuale applicazione di una misura cautelare per tali fatti ulteriori, ovvero con esercizio dell'azione penale;

5)  consegue altresì con specifico riguardo alla inutilizzabilità delle risultanze investigative, che <<la sanzione di inutilizzabilità derivante dalla violazione dell'414 c.p.p. colpisce solo gli atti che riguardano lo stesso fatto oggetto dell'indagine conclusa con il provvedimento di archiviazione, e non anche fatti diversi o successivi, benché collegati con i fatti oggetto della precedente indagine>>.

 

15 settembre 2021

In nome del popolo italiano ... assente? - di Marco Siragusa



Nei giorni passati ci siamo occupati della nuova "regola" di celebrazione dei giudizi di impugnazione con i commenti del prof. Filippo Giunchedi (link) e di Daniele Livreri (link).
Il tema - vorrei dirlo con parole semplici, senza banalizzarlo - è quello della pubblicità dei processi e della presenza del pubblico in aula. Ma, soprattutto, è quello della presenza dell'imputato al suo processo.

Ora, le prossime riforme intendono rendere "camerale e non partecipata" la celebrazione delle udienze di impugnazione (appello e giudizio di cassazione).
Non intendo occuparmi degli aspetti giuridici né della disciplina prossima ventura. M'interessa di più qualche riflessione sull'essenza del processo.
Nel suo commento (link), Daniele Livreri ha richiamato le norme internazionali e nazionali sulle quali fonda il principio di pubblicità delle udienze (e a quel contributo mi permetto di far rimando). 

Vorrei quindi concentrare ogni riflessione sull'essenza della funzione del giudicare.
Primo. L'ordinamento attribuisce a un suo pubblico dipendente il potere di giudicare e di farlo in nome del popolo. Di tutto il popolo.
Secondo. Non esiste alcun'altra funzione che sia esercitata in nome di tutti noi. Non quella del governare né quella del legiferare. E neppure gli atti della pubblica amministrazione sono emanati in nome di tutto il popolo.
Terzo. Non a caso, in passato, la funzione del giudicare era riservata al Re, rappresentazione terrena di Dio. Era funzione sacerdotale, divina. Dunque infallibile per definizione. L'opposto di quel che avviene nei sistemi democratici, fondati su meccanismi di controllo e compensazione dei poteri.
Quarto. Il bilanciamento "democratico" impose la restituzione al popolo della funzione, nel cui nome oggi è esercitata.

Dunque, come si può esercitare il giudizio in nome di qualcuno che non è presente?
Può pronunciarsi sentenza in nome del popolo italiano assente?
E che ne è del corollario della pubblicità, cioè il controllo del mandante (il popolo) sull'esercizio del potere delegato?
S'aggiunga che in un sistema di giudici professionali, non eletti dal popolo sovrano, l'amministrazione della giustizia in nome del popolo mandante impone il controllo democratico sulla funzione. Altrimenti rischia di divenire una nuova forma di potere sacerdotale, divino, per di più esercitato per conto di chi non lo ha delegato né può verificarne l'esercizio.

Davvero vogliamo minare le fondamenta di queste elementari regole, portando fuori dai tribunali i cittadini?
Davvero vogliamo trasformare il Foro in una stanza?
O forse non riteniamo che queste modalità di esercizio della funzione su mandato di terzi ai quali non si deve neppure render conto non siano tanto pericolose da attentare alla regola costituzionale?

Io credo che recidere il controllo pubblico faccia perdere alla giustizia la possibilità di essere espressione della sovranità popolare. Anzi del popolo italiano.







14 settembre 2021

La Riforma del Processo penale - 3.2 I riti speciali (immediato e decreto penale) - Le risposte del PM, Maria Rosaria Perricone (*)

Per la rubrica "La Riforma del Processo Penale", pubblichiamo l'intervento del pubblico ministero Maria Rosaria Perricone relativo alla sezione "Indagini Preliminari" della riforma "fu" Bonafede.
La rubrica sottopone alcune domande a un giudice, un pubblico ministero, un avvocato e ad un docente universitario.
Il piano completo dell'opera, incluse le modifiche e i commenti alla Riforma Cartabia, è consultabile sulla pagina dedicata di questo blog (link).

 Per il giudizio immediato, la riforma concede una seconda chance per l’accesso ad un rito alternativo nell'ipotesi di rigetto della prima richiesta. Tuttavia nel caso del giudizio immediato tale seconda chance rischia di far interpretare l’art. 438 V bis c.p.p., in tema di abbreviato, nel senso di rendere obbligatoria la presentazione della contestuale richiesta di abbreviato condizionato con le altre richieste di riti alternativi? Qual è il suo parere?

La previsione della riforma, con riferimento al giudizio immediato,  della possibilità di  una seconda opportunità per l’imputato di proporre riti alternativi, a seguito del rigetto della prima istanza formulata, potrebbe in astratto condurre, in base ad una interpretazione a contrario, ad un’applicazione più restrittiva delle facoltà previste dal  comma V bis dell’art. 438 c.p.p.

Al riguardo, infatti, il tenore letterale dell’art. 438 c.p.p. farebbe propendere  per  una tempistica temporale più rigorosa, ai fini della presentazione delle richieste subordinate al giudizio abbreviato condizionato; tali richieste infatti dovrebbero essere già anticipate nell’istanza di cui al comma 5 del medesimo articolo.

Tuttavia si ritiene che la doppia chance, prevista specificatamente in tema di riti alternativi a seguito della notifica del decreto di giudizio immediato, non intacchi l’attuale concreta applicazione del comma 5 bis dell’art. 438 c.p.p., in base alla relativa interpretazione fornita dalla giurisprudenza di merito e di legittimità.

Una diversa conclusione, in tema di giudizio abbreviato, contrasterebbe infatti con le stesse finalità di speditezza ed immediata definizione dei procedimenti, cui intende mirare la riforma.

La specifica previsione della doppia chance, con riferimento al giudizio immediato, non sembra infatti possa intaccare,  sul diverso versante dell’art. 438 c.p.p., il principio in base al quale il giudizio abbreviato condizionato e quello cd “secco” non sono riti alternativi, ma modalità differenziate dello stesso rito; con la possibilità di proporli  entro la discussione dell’udienza preliminare. Inoltre rimane impregiudicato l’ulteriore principio secondo cui sono  incompatibili il giudizio abbreviato  e l’applicazione della pena su richiesta delle parti, salva la facoltà di proporre la richiesta di abbreviato in subordine, per l’ipotesi in cui la richiesta ex art. 444 c.p.p. sia respinta a seguito del diniego del pm e o del rigetto da parte del giudice.


La riforma del procedimento per decreto ci pare più sbilanciata sulle esigenze di cassa che su quelle di una reale rianimazione del rito. Condivide questo giudizio?

La riforma mira a rianimare l’utilizzo del decreto penale di condanna, in prima battuta  ampliando il termine (da semestrale ad annuale) concesso al pubblico ministero per inoltrare al gip la relativa  richiesta.

Tuttavia si rileva che, in base all’interpretazione della giurisprudenza di legittimità, tale termine è del tutto ordinatorio; al riguardo, sebbene il gip possa legittimamente rigettare la richiesta una volta oltrepassato il semestre dall’iscrizione nelle notizie di reato, nella prassi è del tutto infrequente che l’autorità giudiziaria disponga il rigetto solo sulla scorta di tale motivazione.

Al contempo, anche con riferimento all’abbassamento del tetto massimo di pena pecuniaria ai fini della conversione di quella detentiva, si rileva che, già nella prassi, veniva utilizzato un indice giornaliero ben al di sotto dei 180 euro indicati nella riforma.

Sembra invece sbilanciata sulle esigenze di cassa la previsione della subordinazione dell’estinzione del reato all’effettivo pagamento della pena pecuniaria.

Dall’altra parte, tuttavia, contrasta proprio con l’esigenza sopra citata la diversa previsione dell’ulteriore riduzione della pena nella misura di un quinto, nel caso di rinuncia all’opposizione entro 10 giorni dalla notifica del decreto penale: si ritiene infatti che tale disposizione introduca un’ ingiustificata riduzione della pena, senza che a ciò si accompagni una significativa diminuzione dei tempi di definizione del procedimento, che comunque, in caso di mancata opposizione, sarebbe ugualmente intervenuta dopo ulteriori 5 giorni.


Non Le pare che per fare cassa si potesse ampliare il meccanismo delle oblazioni, più incentivante anche per i prevenuti?

Il meccanismo delle oblazioni allo stato trova una limitata applicazione, sia per la ristretta cerchia di reati per i quali è previsto, sia per alcuni prescrizioni dell’istituto, come quella avente ad oggetto  l’immediato versamento della metà della pena pecuniaria, all’atto di presentazione della domanda.  In ogni caso si evidenzia che la pena per l’oblazione  è comunque più alta rispetto a quella in astratto concedibile con decreto penale.

Ciò premesso, sebbene condivida l’auspicio di una maggiore ampliamento dell’istituto dell’oblazione che, diversamente dal Decreto penale, è nella disponibilità dello stesso imputato, tuttavia ritengo che sarebbe ancor più preferibile ricorrere a meccanismi di estinzioni del reato simili a quelli previsti dagli artt. 21 e 24 del D. Lvo. N. 758/94.

Al riguardo infatti, con tale modus operandi, si garantiscono al contempo due finalità: quella di garantire effettiva tutela al bene giuridico sotteso alla fattispecie incriminatrice; nonché assicurare il pagamento di una pena pecuniaria, condizione quest’ultima per la successiva ed immediata estinzione del reato. I citati meccanismi inoltre si collocano in un’ottica più vicina a quella della giustizia riparativa, oggetto di numerose raccomandazioni a livello europeo. 


(*) Maria Rosaria Perricone Laureata presso l’Università degli Studi di Palermo, attualmente è Magistrato ordinario con funzioni di sostituto procuratore, presso la Procura della Repubblica di Palermo (attualmente in servizio presso il IV dipartimento, con competenza sui reati con violenza domestica e di genere).



13 settembre 2021

Se l'etilometro non è revisionato, l'imputato dev'essere assolto. Una importante lettura garantista del Tribunale di Venezia


Processato per guida in stato di ebbrezza (ipotesi da lett. c dell'art. 186 CdS), l'imputato è mandato assolto dal tribunale di Venezia (sentenza al link) sul rilievo che gli accertamenti sul tasso alcolemico vennero eseguiti con un'apparecchiatura non revisionata nei termini e alle condizioni di legge (DM 196/1990 e circolare 87/91 del 6 giugno 1991), come risultante dal libretto metrologico del quale la diesa aveva chiesto l'acquisizione.

Muovendo dalla considerazione che le "visite periodiche" cui l'apparecchiatura deve essere sottoposta costituiscono il presupposto di affidabilità della stessa, e ritenuto che l'accusa non era stato in grado di dimostrare altrimenti la idoneità dell'etilometro, il tribunale di Venezia ha assolto l'imputato perché ha ritenuto la inaffidabilità dei rilievi eseguiti oltre che integrato il ragionevole dubbio sulla prova del superamento della soglia di punibilità penale.

In sentenza si afferma inoltre che "ogni ulteriore percezione degli operanti (sui sintomi di assunzione di alcool da parte dell'imputato) [costituisce] ...  un'acquisizione recettiva suscettibile di essere contestata e comunque non idonea a comprovare rigorosamente la soglia di punibilità".

10 settembre 2021

❗❓ Presunzione di innocenza, prescrizione e domanda di risarcimento. La Corte Costituzionale mette ordine? Tra dialogo tra Corti e prevedibili complicazioni dell'immediato futuro❗❓




La Corte d’appello di Lecce aveva sollevato questioni di legittimità costituzionale dell’art. 578 del codice di procedura penale, per contrasto con l’art. 117, primo comma, della Costituzione, in relazione all’art. 6, paragrafo 2, della Convenzione EDU «nella parte in cui stabilisce che, quando nei confronti dell’imputato è stata pronunciata condanna, anche generica, alle restituzioni o al risarcimento dei danni cagionati dal reato, a favore della parte civile, il giudice di appello, nel dichiarare estinto il reato per prescrizione, decide sull’impugnazione ai soli effetti delle disposizioni e dei capi della sentenza che concernono gli effetti civili».
Il rimettente sospettava che la denunciata previsione normativa violasse il diritto alla presunzione di innocenza, garantito dalla norma convenzionale.

Della questione ci eravamo occupati su questo blog in commento alla nota sentenza della CEDU Pasquini c. Repubblica si San Marino ( al link 👉Note a Corte Europea dei Diritti dell’Uomo emessa nel caso Pasquini c. Repubblica S. Marino n. 2 il 20 ottobre 2020), ovvero la decisione che esprimeva l’orientamento consolidato della Corte secondo cui la presunzione di innocenza è violata nei casi riguardanti le dichiarazioni dopo la cessazione del procedimento penale se, senza che l'imputato sia stato precedentemente dimostrato colpevole secondo la legge, una decisione giudiziaria che lo riguardi rifletta un'opinione di colpevolezza.

Il dubbio di legittimità costituzionale della corte territoriale si muoveva in questo filone interpretativo e si fondava sul rilievo che, alla stregua della giurisprudenza formatasi in ordine all’interpretazione della norma codicistica, il giudice dell’appello penale, nel momento in cui è chiamato a dichiarare non doversi procedere per la sopravvenuta estinzione del reato per prescrizione, sarebbe comunque tenuto a svolgere, sia pure in via incidentale e al fine di provvedere sul gravame ai soli effetti della domanda risarcitoria o restitutoria della parte civile, un nuovo accertamento sulla responsabilità penale dell’imputato, in mancanza del quale la decisione sarebbe viziata da difetto di motivazione e destinata ad essere annullata (con rinvio) nel successivo grado di legittimità.
Ad avviso della Corte Costituzionale la condanna penale costituisce il presupposto indispensabile del provvedimento del giudice sulla domanda civile: se emette sentenza di proscioglimento, tanto in rito (sentenza di non doversi procedere: artt. 529 e 531 cod. proc. pen.) quanto nel merito (sentenza di assoluzione: art. 530 cod. proc. pen.), il giudice non deve provvedere sulla domanda civile; se invece pronuncia sentenza di condanna (art. 533 cod. proc. pen.), provvede altresì sulla domanda restitutoria o risarcitoria, accogliendola o rigettandola. E tale regola, ricorda il giudice delle leggi, si applica sempre nel giudizio di primo grado, mentre "nei gradi di impugnazione questa regola talora deflette a tutela del diritto di azione della parte civile (art. 24, secondo comma, Cost.). La disciplina delle impugnazioni conosce, infatti, norme particolari, che attribuiscono al giudice del gravame o al giudice del rinvio in seguito a cassazione, il potere-dovere di provvedere sulla domanda civile, pur in presenza di una pronuncia di proscioglimento e quindi in assenza dell’accertamento della responsabilità penale".
Per inciso, viene da chiedersi cosa accadrà quando entrerà in vigore la regola di improcedibilità ... (su questo blog si veda l'intervento del prof. Paolo Ferrua al link), tanto più ove si consideri che, proprio la sentenza in commento, osserva che "parimenti la disposizione attualmente oggetto delle censure di illegittimità costituzionale (art. 578 cod. proc. pen.) mira a soddisfare un’analoga esigenza di tutela della parte civile; quella che, quando il processo penale ha superato il primo grado ed è nella fase dell’impugnazione, una risposta di giustizia sia assicurata, in quella stessa sede, alle pretese risarcitorie o restitutorie della parte civile anche quando non possa più esserci un accertamento della responsabilità penale dell’imputato ove questa risulti riconosciuta in una sentenza di condanna, impugnata e destinata ad essere riformata o annullata per essere, nelle more, estinto il reato per prescrizione".

Tuttavia, con queste ed altre premesse, la sentenza della Corte Costituzionale ritiene non fondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate.
Come detto, il giudice rimettente aveva invocato il principio della presunzione di innocenza, il quale vieta che la persona, accusata di aver commesso un reato e sottoposta ad un procedimento penale conclusosi con proscioglimento (in rito o in merito), possa poi essere trattata come se fosse colpevole del reato precedentemente contestatole.
Tale principio (la presunzione e di innocenza, ndr) è da mettere in relazione alla natura sostanziale della prescrizione (ribadita di recente da C. Cost. sentenze n. 140 del 2021 e n. 278 del 2020). E ancora una volta, la mente torna alla natura processuale (?) della prossima sanzione di improcedibilità, e alla propagandata "risposta di giustizia" del populismo nostrano, dal momento che si avrà l'effetto inverso.
Se ne ha conferma nell'inciso in cui la sentenza in commento, con riferimento alla legislazione attuale, osserva che nella situazione processuale di cui alla disposizione censurata, il giudice non è affatto chiamato a formulare un giudizio di colpevolezza penale quale presupposto della decisione, di conferma o di riforma, sui capi della sentenza impugnata che concernono gli interessi civili (il tenore testuale della disposizione censurata, art. 578 cod. proc. pen. non prevede il «previo accertamento della responsabilità dell’imputato»).

Dunque, a legislazione vigente, questa è la regola di giudizio:

  1. Il giudice dell’impugnazione penale, nel decidere sulla domanda risarcitoria, non è chiamato a verificare se si sia integrata la fattispecie penale tipica contemplata dalla norma incriminatrice;
  2. egli deve però accertare se sia integrata la fattispecie civilistica dell’illecito aquiliano (art. 2043 cod. civ.) ossia se quella condotta sia stata idonea a provocare un “danno ingiusto” e si sia tradotta nella lesione di una situazione giuridica soggettiva civilmente sanzionabile con il risarcimento del danno;
  3. la mancanza di un accertamento incidentale della responsabilità penale in ordine al reato estinto per prescrizione non preclude la possibilità per il danneggiato di ottenere l’accertamento giudiziale del suo diritto al risarcimento del danno, anche non patrimoniale;
  4. quanto al danno non patrimoniale - che sussiste sia nei casi espressamente previsti dalla legge al di fuori delle fattispecie di reato (art. 2059 cod. civ.) sia nei casi di lesione “non bagatellare” di interessi della persona elevati a valori costituzionali, sia infine, in tutte le ipotesi di derivazione del pregiudizio da un illecito civile coincidente con una fattispecie penale (art. 185 cod. pen.)- l’illecito civile, pur fondandosi sull’elemento materiale e psicologico del reato, tuttavia risponde a diverse finalità e richiama un distinto regime probatorio. Tuttavia, l’esigenza di rispetto della presunzione di innocenza dell’imputato non preclude al giudice penale dell’impugnazione di effettuare tale accertamento onde liquidare anche il danno non patrimoniale di cui all’art. 185 cod. pen.;
  5. la natura dell’accertamento è civilistica riguardo sia al nesso causale, sia all’elemento soggettivo dell’illecito. Id est: il giudice non accerta la causalità penalistica in base alla regola dell’«alto grado di probabilità logica» (Corte di cassazione, sezioni unite penali, sentenza 10 luglio-11 settembre 2002, n. 30328, Franzese), ma secondo il criterio del “più probabile che non” o della “probabilità prevalente” L’autonomia dell’accertamento dell’illecito civile non è revocata in dubbio dalla circostanza che esso si svolga dinanzi al giudice penale che ha uno statuto a prova "pieno" (è ammissibile e utilizzabile, ad esempio, la testimonianza della persona offesa che nel processo civile è interdetta;
  6. ove ne ricorrano i presupposti, dunque, il giudice dell’appello penale, rilevata l’estinzione del reato, potrà – o talora dovrà (Corte di cassazione, sezioni unite penali, sentenza 28 gennaio- 4 giugno 2021, n. 22065) – procedere alla rinnovazione dell’istruzione dibattimentale al fine di decidere sull’impugnazione ai soli effetti civili (art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen.). Al link il commento alla sentenza delle SSUU.
In conclusione, il giudice dell’impugnazione penale, spogliatosi della cognizione sulla responsabilità penale dell’imputato in seguito alla declaratoria di estinzione del reato per sopravvenuta prescrizione, deve provvedere sull’impugnazione ai soli effetti civili, confermando, riformando o annullando la condanna già emessa nel grado precedente, sulla base di un accertamento che impinge unicamente sugli elementi costitutivi dell’illecito civile, senza poter riconoscere, neppure incidenter tantum, la responsabilità dell’imputato per il reato estinto. L’art. 578 cod. proc. pen. non viola il diritto dell’imputato alla presunzione di innocenza come declinato nell’ordinamento convenzionale dalla giurisprudenza della Corte EDU e come riconosciuto nell’ordinamento dell’Unione europea.

A margine dei dubbi che si porranno nel prossimo futuro con riferimento alla sanzione di improcedibilità, la sentenza in commento lascia più di un dubbio, soprattutto con riguardo al "processo di formazione della prova". Rimane, infatti, che se il giudice penale dovrà comportarsi come se fosse un giudice civile, egli lo farà con gli strumenti diversi del processo penale, utilizzando ad esempio la testimonianza della parte civile che richiede il risarcimento. Com'è evidente si tratta di una situazione processuale inimmaginabile - e vietata - nel processo civile.

Scarica la sentenza n. 182/2021 della Corte Costituzionale al 👉 link


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