30 giugno 2022
Responsabilità degli enti e messa alla prova? Possibile secondo il Tribunale di Bari in virtù di un'interpretazione analogica in bonam partem
29 giugno 2022
DIRITTI DI COPIA: QUALCOSA SI MUOVE, MA BISOGNA GUARDARE OLTRE.
L'estate scorsa avevamo indicato una questione per l'Avvocatura: quella dei diritti di copia (post al link).
Ritenevamo e riteniamo che la pretesa dell'accusatore di far pagare i diritti di copia sia ingiusta. Non si può pretendere che l'accusato patisca un costo per accedere ai documenti sulla cui scorta cogliere le accuse che gli si muovono e quindi difendersi. Si tratta di una questione che si era posta durante il processo celebrato a Catanzaro per la strage di Piazza Fontana e che poi si era sopita.
Nel maggio scorso eravamo tornati sul tema (Post al link), poiché non soltanto il senatore Matteo Renzi si era accorto della questione, allorquando gli erano stati richiesti 4.000 euro per l'estrazione di copia dei documenti versati al fascicolo dell'indagine che lo riguarda, ma anche perchè il Ministero della Giustizia aveva diramato alcune indicazioni agli Uffici di Procura che partecipano alla sperimentazione dell'applicativo Tiap, per l'accesso da remoto agli atti.
Nel testo del documento, reso <<al fine di scongiurare qualsivoglia pericolo di danno all'erario>>, si precisava che l'esenzione dal versamento dei diritti di copia prevista, ex art. 40 T.U. Spese Giustizia, per il caso dell' estrazione degli atti dal fascicolo informatico, non si attaglia all'ipotesi di estrazione di atti, da remoto, tramite l'applicativo Tiap. A rendere evidente la diversa situazione sarebbe valsa la necessità dell'intermediazione della cancelleria (Nota della DgDag al link) .
Gli uffici di Procura si erano conseguentemente adeguati, prevedendo che lo stesso accesso, da remoto, al fascicolo diventasse subordinato al pagamento dei diritti di copia per l'intero fascicolo.(Nota al link).
Nel ribadire la nostra contestazione già al principio che sussistesse un onere economico, avevamo anche segnalato che la piega che stava assumendo la sua concreta declinazione avrebbe costretto ciascun interessato a sobbarcarsi oneri che potevano diventare notevolissimi (intervista a ius radio web law).
Effettivamente il tema si è presto manifestato. Proprio in questi giorni alle parti interessate al procedimento per il crollo del Ponte Morandi è stata chiesta la corresponsione dell'astronomica cifra di 750.000 euro.
Ieri, finalmente, il
deputato DEVIS DORI ha formalizzato un'interrogazione orale al Ministro della
Giustizia, con la quale, traendo spunto da alcune osservazioni dell'avvocatura,
ha rammentato che <<tramite
Portale, le copie dopo una semplice procedura di upload della richiesta di
abilitazione della parte ed il conseguente e autonomo download del file>>
e che in casi come quelli del Processo Morandi il diritto di difesa viene
frustrato dalla richiesta di oneri economici proibitivi (interrogazione
al link).
Condividiamo ovviamente il merito della iniziativa, ma ci piacerebbe che fosse affermato il principio: NON SI PUO' CHIEDERE UN SOLO EURO ALL'ACCUSATO CHE INTENDA ACCEDERE AI DOCUMENTI SULLA CUI SCORTA LO SI ACCUSA.
False dichiarazioni sulla identità o su qualità personali proprie o di altri – Rilevanza della falsità – Criteri.
28 giugno 2022
Sezioni Unite sentenza n. 23400/2022: l'accordo di patteggiamento "copre" anche gli obblighi ulteriori sulla sospensione condizionale
Ci eravamo già occupati della questione, anticipando la rimessione alle Sezioni Unite (al link: Sospensione condizionale e obblighi ulteriori: il giudice del patteggiamento è vincolato alla lettera della legge o all'accordo delle parti?).
27 giugno 2022
Provvedimenti giudice esecuzione in tema di confisca e restituzione res in sequestro. Quale rimedio ?
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 23602/2022, ha chiarito che avverso i provvedimenti assunti dal giudice dell'esecuzione nella materia della confisca o della restituzione delle cose in sequestro il rimedio è quello dell'opposizione, in forza del combinato disposto ex artt. 676- 667 IV co. c.p.p (sentenza al link).
Nel caso di specie il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano aveva dichiarato il non luogo a provvedere sulla opposizione dell'interessato avverso l'ordinanza con cui lo stesso Giudice aveva rigettato la richiesta di restituzione dei beni e delle somme di denaro oggetto di confisca nel procedimento conclusosi con sentenza di patteggiamento.
Il Giudice lombardo aveva ritenuto che la disposizione di cui all'art. 667, comma 4, cod. proc. pen., che prevede appunto l'opposizione dinnanzi allo stesso giudice, si applichi soltanto nei procedimenti di esecuzione relativi ai casi di dubbio sulla identità del condannato.
Nondimeno la Corte ha precisato che <<il rimedio dell'opposizione in sede esecutiva, di cui all'art. 667, comma 4, cod. proc. pen., la cui rubrica fa riferimento esclusivo al "dubbio sull'identità fisica della persona detenuta", trova applicazione ben più estesa, dal momento che l'art. 676 cod. proc. pen., dopo aver elencato varie attribuzioni del giudice dell'esecuzione tra cui quella di disporre in ordine alla confisca e alla restituzione delle cose in sequestro, impone al giudice di procedere "a norma dell'art. 667, comma 4", e quindi con provvedimento opponibile>>.
26 giugno 2022
Astensione dei penalisti in difesa del Giusto Processo: l'astensione c.d. Bajrami
La Camera Penale di Trapani ha da tempo posto la questione in seno al Consiglio delle Camere Penali Italiane ed ha offerto alla comunità degli operatori del diritto la c.d. eccezione Bajrami (al link).
Nel tempo abbiamo dato atto delle pronunce giudiziali sulla questione (al link, al link), attraverso il nostro blog giuridico Foro e Giurisprudenza.
Domani e dopodomani, il 27 e il 28 giugno 2022, aderiremo all'astensione dalle udienze proclamata dall'Unione delle Camere Penali Italiane per le ragioni esposte nella delibera della Giunta di UCPI (al link).
Saremo sempre in tribunale, ma in assemblea e a garanzia dei diritti dei cittadini, per porre argine alla sistematica, e ormai intollerabile, violazione dell'art. 101 della Costituzione: "il giudice è soggetto alla legge". Non la "forma", ma la applica.
Scarica la delibera di astensione dalle udienze e da ogni attività dell'UCPI, al link
24 giugno 2022
L'acquirente di droga non ha diritto al silenzio e non gli vanno rivolti gli avvisi di cui all'art. 64 comma 3 c.p.p. - La Corte Costituzionale torna su una vecchia questione giuridica
23 giugno 2022
Omessa traduzione della sentenza in lingua comprensibile all’imputato alloglotto – Restituzione nel termine per impugnare – Possibilità – Condizioni – Termini per impugnare – Decorrenza.
22 giugno 2022
Per la Cassazione l'istanza di patteggiamento comporta ammissione di responsabilità.
Con
l'ordinanza che si annota (Cass. sez. VII, n.22082/2022, rel. Scarlini), la
settima sezione della Corte fornisce alcune interessanti indicazioni in tema di
richiesta e sentenza di patteggiamento (ordinanza
al link).
Al riguardo si noti che la
Corte era investita di un ricorso, avverso una sentenza di patteggiamento del
2012, con cui si lamentava l'omessa motivazione in ordine alla verifica dei
presupposti di cui all'art. 129 c.p.p...
Nonostante l'impugnazione sia
stata introdotta ante riforma Orlando, il ricorso è stato comunque
ritenuto inammissibile, giacché, osserva la Corte, <<in tema di
patteggiamento, la motivazione della sentenza in relazione alla mancanza dei
presupposti per l'applicazione dell'ad 129 cod. proc. pen. può anche essere
meramente enunciativa, poichè la richiesta di applicazione della pena deve essere considerata
come ammissione del fatto ed il giudice deve pronunciare sentenza di proscioglimento
solo qualora dagli atti risultino elementi tali da imporre di superare la PRESUNZIONE
DI COLPEVOLEZZA che il legislatore ricollega proprio alla formulazione della
richiesta di applicazione della pena (Sez. 2, n. 41785 del 06/10/2015, Ayari, Rv. 264595),
elementi che, nel caso concreto, non sono stati neppure dedotti>>.
I principi affermati dai
Giudici nomofilattifici concordano con quelli già ritenuti da una parte della
giurisprudenza di legittimità civile, secondo cui la "sentenza
penale di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p. costituisce un importante
elemento di prova per il giudice di merito il quale, ove intenda disconoscere tale efficacia
probatoria, ha
il dovere di spiegare le ragioni per cui l'imputato avrebbe AMMESSO una sua
insussistente RESPONSABILITA’, ed il giudice penale abbia prestato fede a tale
ammissione. Pertanto
la sentenza di applicazione di pena patteggiata, pur non potendosi configurare
come sentenza di condanna, presupponendo pur sempre una ammissione di COLPEVOLEZZA,
esonera la controparte dall'onere della prova" (Cass. Sez. U, sentenza n. 17289 del 31/07/2006). Tale indirizzo è stato recentemente richiamato anche da
alcuni giudici di merito (cfr. Tribunale Bolzano sez. I, 11/02/2022, n.157).
Tuttavia, anche successivamente all'intervento
delle sezioni unite civili, è sopravvissuto un diverso
arresto di legittimità, il quale ha sottolineato che l'intervento del
massimo consesso di legittimità era intervenuto con riferimento ad un
procedimento disciplinare a carico di un avvocato, in relazione al quale il
valore delle sentenze rese a seguito di "patteggiamento", è regolato
dagli artt. 445 e 653 c.p.p., come modificati dalla L. 27 marzo 2001, n. 97.
Pertanto l'orientamento de quo ha considerato che non può farsi discendere dalla sentenza di cui
all'art. 444 c.p.p., la prova della ammissione di responsabilità da parte
dell'imputato e ritenere che tale prova sia utilizzabile nel procedimento
civile (Cassazione civile sez. VI, 03/12/2013, n.27071
che richiama anche Cass. n. 8421/2011; 26263/2011).
Nel caso di specie, peraltro, la sentenza resa
dalla Corte distrettuale aveva statuito che la pronuncia
ex art. 445 c.p.p. non costituisce alcuna ammissione di colpa trattandosi
di un rito a scopi deflattivi, nel quale non si forma alcun giudicato sulla
colpevolezza in merito al fatto ascritto all'imputato (Corte d'Appello di Bologna, 07/07/2011).
In ogni caso l'ordinanza della settima sezione
penale pone ancora una volta il tema della politica giudiziaria perseguita
dalla Corte in ordine ai riti alternativi, cui è connesso quello degli
strumenti di cui la Corte intende servirsi ai fini di perseguire la deflazione
anche del suo carico di lavoro: basta l’impiego massiccio alla inammissibilità cui
la Corte ormai ricorre da alcuni decenni ?
21 giugno 2022
20 giugno 2022
Ne bis in idem: la Corte Costituzionale (sentenza n. 149/2022) dichiara incostituzionale l’art. 649 cod. proc. pen.
17 giugno 2022
Patrimoniali – Confisca di prevenzione – Art. 52 d. lgs. n. 159 del 2011 – Crediti opponibili al sequestro – Data certa anteriore – Verifica – Criteri – Avvenuta ammissione del credito al passivo fallimentare – Valutabilità – Ragioni – Nuova acquisizione documentale ex art. 59, comma 8, d.lgs n. 159 del 2011, come modificato dalla legge n. 161 del 2017 – Possibilità – Condizioni – Incompatibilità del giudice delegato che faccia parte del tribunale che decide sulle opposizioni – Conseguenze – Nullità deducibile con l’impugnazione – Esclusione – Ragioni – Ricusazione – Possibilità.
16 giugno 2022
I rapporti tra l’art.131 bis e il reato continuato - di MARIANGELA MICELI (*)
15 giugno 2022
La Corte ribadisce l'onere della prova di resistenza ai fini dell'ammissibilità. E se sbagliasse ?
Con la sentenza che si annota (Corte cass. sez. II n. 20673 ud. 13 maggio 2022. rel. G. Sgadari) la Corte di cassazione ribadisce il principio secondo cui, ai fini della ammissibilità del ricorso, il ricorrente è onerato della c.d. prova di resistenza, vale a dire della dimostrazione della decisività delle censure (sentenza al link).
Nel caso di specie la Corte regolatrice assume che <<nell'ipotesi in cui con il ricorso per cassazione si lamenti l'inutilizzabilità di un elemento a carico, il motivo di impugnazione deve illustrare, a pena di inammissibilità per aspecificità, l'incidenza dell'eventuale eliminazione del predetto elemento ai fini della cosiddetta "prova di resistenza", in quanto gli elementi di prova acquisiti illegittimamente diventano irrilevanti ed ininfluenti se, nonostante la loro espunzione, le residue risultanze risultino sufficienti a giustificare l'identico convincimento (Sez. 3, n. 3207 del 02/10/2014 - dep. 23/01/2015, Calabrese, Rv. 262011)>>.
L'affermazione, per quanto consolidata, non persuade.
Anzitutto la lettera c) dell'art. 606 non richiede alcuna decisività della prova denunciata e ciò a differenza di quanto avviene ad esempio in tema di mancata assunzione della prova decisiva.
Ma soprattutto, la decisività del vizio denunciato attiene al risultato della impugnazione e non alla sua ammissibilità. In altri termini se il vizio sussiste e tuttavia non potrebbe, in caso di annullamento con rinvio, condurre ad un ribaltamento della pronuncia, l'impugnazione deve essere rigettata, ma non dichiarata inammissibile.
Una tale considerazione consente peraltro di affermare che la prova di resistenza è onere del Giudice e non della parte e peraltro non valutabile rispetto al singolo motivo ma al complesso delle censure.
Infine un'ultima annotazione a margine: il ricorso è stato dichiarato inammissibile, ma non soltanto la causa di inammissibilità era sfuggita al vaglio preliminare dello spoglio, ma lo stesso Procuratore generale non aveva ravvisato l'inidoneità della impugnazione a instaurare il rapporto giuridico.
14 giugno 2022
I più letti del mese di maggio 2022
I dieci contributi più letti nel mese di maggio 2022 con i link di collegamento
- Lesioni stradali e procedibilità: una soluzione intelligente e deflattiva che pone rimedio ad una stortura legislativa
- Il legale che autentica una firma falsa non commette necessariamente un reato
- Eccezione Bajrami: la soluzione del tribunale di Trapani
- Notifiche: c'è disparità di trattamento tra accusa e difesa. Arriva tardi, ma è significativa la pronuncia di inammissibilità della Corte Costituzionale
- Le Sezioni Unite sulla notifica (impossibile) al domicilio eletto: la sentenza n. 14573/2022
- In ricordo di Domenico Battista
- PROCESSO PANDEMICO E RIFORMA DEL CODICE DI PROCEDURA PENALE: il documento approvato dal Consiglio delle Camere Penali Italiane del 29/30 aprile 2022
- Ricorso per cassazione della persona offesa avverso la revoca della misura coercitiva: la parola alle Sezioni Unite
- Si paga perfino la consultazione degli atti (da remoto)- di Daniele Livreri
- La costituzione di parte civile delle associazioni Codici Onlus: il GUP di Trapani le dichiara inammissibili
13 giugno 2022
Spese di giustizia: l'intervista di Iuslaw webradio a Daniele Livreri
Pubblichiamo i link con l'intervista al nostri socio Daniele Livreri, che è stato intervistato sul tema delle spese di giustizia, del quale ci eravamo occupati qui (link).
10 giugno 2022
L. 231/2001: la cancellazione della società non equivale alla morte dell'imputato-persona fisica
La Quarta Sezione penale, in tema di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, ha affermato che la cancellazione dal registro delle imprese della società alla quale, nel processo penale che si celebra anche nei confronti di persone fisiche, sia contestata la violazione dell’art. 25-septies, comma 3, del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, in relazione al reato di cui all’art. 590 cod. pen., non determina l’estinzione dell’illecito alla stessa addebitato, non potendosi assimilare tale ipotesi, non disciplinata tra le vicende trasformative dell’ente, alla morte dell’imputato-persona fisica.
09 giugno 2022
Misure cautelari e ricorso per saltum: se annullato il decreto di sequestro il giudice del rinvio può nuovamente disporre la misura
08 giugno 2022
La parte civile può impugnare la sentenza di non doversi procedere per difetto di querela? La parola torna alle sezioni unite
Le Sezioni Unite (Cass. pen., sez. un., 21 giugno 2012, n. 35599, De Marco) avevano in passato escluso che la parte civile avesse interesse ad impugnare la sentenza di non doversi procedere per difetto della condizione di procedibilità; ciò in quanto si tratta di una sentenza processuale che non è destinata ad incidere sul diritto azionato dalla parte civile nel processo penale.
Sennonché, con l'ordinanza al link, la Quinta Sezione ha nuovamente rimesso la questione alle Sezioni Unite sul rilievo che "le sezioni semplici hanno manifestato delle perplessità sulla coerenza della sentenza appena citata con il quadro evolutivo successivo. Si è, ad es., ritenuto che sussista l'interesse della parte civile ad impugnare la sentenza della corte di appello che, ribaltando la sentenza di condanna di primo grado, dichiari l'improcedibilità dell'azione penale per difetto di querela (Sez. 6, n. 39537 del 23/09/2021, Lo Turco, Rv. 282121 - 01, che si discosta dalle Sezioni Unite Di Marco, sottolineando il fatto che il principio da queste ultime affermato andrebbe circoscritto alle ipotesi in cui, essendo mancato un precedente accertamento sul fatto, la parte civile non potrebbe trarre alcun vantaggio dall'impugnazione). Così pure si è ritenuto che sussista l'interesse della parte civile ad impugnare ai fini civili la sentenza di proscioglimento per difetto di querela a seguito della riqualificazione giuridica del fatto, allorché dalla diversa ed originaria contestazione, relativa ad un reato procedibile d'ufficio, derivi per la parte civile la possibilità di ottenere sia l'accertamento nel giudizio penale, con efficacia di giudicato, della responsabilità per fatto illecito dell'imputato, sia una differente quantificazione del danno da risarcire, tenuto conto della diversa gravità del reato e dell'entità del pregiudizio sofferto dalla vittima (Sez. 2, n. 29323 del 12/04/2019, Scuto, Rv. 276780 - 01).
In siffatto contesto, poiché il Collegio, alla luce dell'evoluzione giurisprudenziale, ritiene di non condividere il principio giuridico enunciato dalla sentenza Di Marco, diviene necessario rimettere il ricorso alle Sezioni Unite, ai sensi dell'art. 618, comma 1- bis, cod. proc. pen.".
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👉 Tutta la normativa qui Come già accaduto in altre occasioni i continui confronti con colleghi ci hanno stimolato a pubblicare un post ...